Il Consiglio federale propone una chiave di ripartizione per i proventi dell’imposta sul cherosene

Berna, 17.09.2010 - Dopo la decisione positiva del Popolo nella votazione dello scorso novembre, i proventi dell’imposta sul cherosene potranno in futuro essere utilizzati nel settore dell’aviazione. Il Consiglio federale propone ora una chiave di ripartizione per questo denaro. Il 50 per cento dovrà essere utilizzato per contributi a favore della sicurezza tecnica, il 25 per cento per misure nel settore dell’ambiente e il restante 25 per cento per provvedimenti volti a garantire la protezione contro atti di terrorismo. Il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento le relative modifiche della legge federale concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata.

Il 29 novembre dello scorso anno, il Popolo svizzero ha approvato con un largo margine la modifica dell'articolo 86 della Costituzione federale. Tale modifica consente di destinare i proventi derivanti alla Confederazione dall'imposta sul cherosene a misure nell'ambito dell'aviazione. Se si eccettua la quota riservata alla cassa federale, questo denaro confluisce oggi nel settore del trasporto su strada. L'imposta si applica ai carburanti utilizzati nei voli interni e in quelli per scopi privati, ma non ai carburanti per i voli commerciali verso l'estero. Le risorse finanziarie che potranno così essere utilizzate per progetti nel settore dell'aviazione ammontano a 40-50 milioni di franchi l‘anno.

Per attuare la nuova disposizione costituzionale in merito ai proventi dell'imposta sul cherosene, è necessario un adeguamento della legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata. Come già delineato nel fascicolo informativo distribuito in occasione della votazione popolare, il Consiglio federale, nel suo messaggio al Parlamento, propone di utilizzare le risorse finanziarie nel seguente modo:

  • il 50 per cento per contributi a favore della sicurezza aerea, come il finanziamento dei servizi di controllo della navigazione aerea negli aeroporti regionali o programmi di prevenzione degli incidenti;
  • il 25 per cento per contributi a favore di provvedimenti aventi lo scopo di ridurre l'inquinamento fonico e le emissioni di sostanze nocive nel settore dell‘aviazione;
  • il 25 per cento per contributi a favore di provvedimenti volti a prevenire atti illeciti contro il traffico aereo, come il controllo dei passeggeri e dei bagagli o la sorveglianza degli aeromobili.

Per poter concentrare le risorse in determinati ambiti di particolare importanza, il Consiglio federale dovrà avere facoltà di divergere temporaneamente dalla chiave di ripartizione appena indicata. Ciò si giustifica, in particolare, quando determinate misure devono essere adottate in modo prioritario. La distribuzione del denaro sarà di competenza dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC).



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Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
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