Il Consiglio federale approva l’ordinanza sull’assistenza amministrativa

Berna, 01.09.2010 - Nella sua seduta odierna il Consiglio federale ha approvato l’ordinanza sull’assistenza amministrativa. Questa disciplina l’esecuzione delle disposizioni di assistenza amministrativa nelle nuove o rivedute convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) secondo lo standard dell’OCSE.

L'ordinanza sull'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI) disciplina le condizioni per la concessione dell'assistenza amministrativa e la relativa esecuzione. Se, in virtù della CDI conclusa con la Svizzera, un Paese presenta una domanda di assistenza amministrativa, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) effettua un esame preliminare. Per entrare nel merito, la domanda deve soddisfare il principio della buona fede. Le domande di assistenza amministrativa fondate su informazioni ottenute o trasmesse mediante atti punibili secondo il diritto svizzero vengono respinte.

Ulteriori importanti condizioni contenute nell'OACDI e necessarie ai fini della concessione dell'assistenza amministrativa concernono indicazioni dettagliate per l'identificazione inequivocabile della persona interessata e del detentore delle informazioni. In tal modo sono attuati i parametri emanati dal Consiglio federale nel mese di marzo del 2009 secondo cui la Svizzera non presta assistenza amministrativa per informazioni ottenute in modo generalizzato e indiscriminato («fishing expedition»). I diritti procedurali delle persone interessate permangono in ogni caso integralmente tutelati. Queste persone possono impugnare la decisione finale dell'AFC in cui è motivata l'assistenza amministrativa e stabilita la portata delle informazioni da trasmettere, presentando ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Nessun effetto retroattivo

L'OACDI si applica a tutte le domande di assistenza amministrativa secondo le nuove o rivedute CDI che entrano in vigore dopo l'emanazione dell'ordinanza. Per le esistenti CDI per le quali non è entrata in vigore alcuna revisione dall'emanazione dell'ordinanza valgono le vigenti prescrizioni procedurali.

Nel quadro dell'indagine conoscitiva, la maggior parte delle associazioni economiche, delle autorità, dei partiti e degli altri ambienti interessati si è dichiarata favorevole alla nuova ordinanza. L'OACDI entra in vigore il 1° ottobre 2010. Essa deve essere quanto prima sostituita da una legge sull'assistenza amministrativa, attualmente in elaborazione.

Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso di adottare lo standard dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE nell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale. Da allora, la Svizzera ha riveduto o negoziato nuove CDI con oltre due dozzine di Stati. Questa nuova politica in materia di assistenza amministrativa viene ulteriormente attuata attraverso l'OACDI e sarà applicata concretamente nella prassi amministrativa.  


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Daniel Saameli, portavoce DFF, tel. 031 324 14 07



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