Convenzioni per evitare la doppia imposizione. Il Consiglio federale licenzia altri messaggi
Berna, 25.08.2010 - In data odierna il Consiglio federale ha licenziato messaggi concernenti sei Convenzioni per evitare la doppia imposizione (CDI) e chiede alle Camere federali di approvare le medesime. Per quanto concerne l'assistenza amministrativa, quattro delle sei CDI corrispondono allo standard dell'OCSE.
Tutte le CDI contengono disposizioni per evitare la doppia imposizione, promuovono lo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali e apportano numerosi vantaggi all'economia svizzera.
In data odierna il Consiglio federale ha licenziato i messaggi concernenti le rivedute CDI con i Paesi Bassi, la Polonia e il Giappone. Queste CDI contengono una clausola di assistenza amministrativa ampliata secondo l'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE e soddisfano gli standard internazionali in materia di assistenza amministrativa nelle questioni fiscali. È parimenti trasmesso al Parlamento il messaggio concernente la CDI con la Turchia. Questa CDI è stata firmata il 18 giugno 2010 e contiene ora la clausola di assistenza amministrativa secondo lo standard dell'OCSE. La CDI con la Turchia firmata il 22 maggio 2008, che non conteneva questa clausola, non è stata ancora approvata dal Parlamento e non è quindi ancora entrata in vigore.
Licenziati messaggi senza assistenza amministrativa ampliata
Il Consiglio federale ha inoltre licenziato i messaggi concernenti le CDI con la Georgia e il Tagikistan. Sinora nessuna CDI era stata conclusa tra la Svizzera e questi Stati. Le convenzioni seguono in larga misura il modello di Convenzione elaborato dall'OCSE e la prassi svizzera in materia di convenzioni al momento dei negoziati. Visto l'auspicio di un'entrata in vigore possibilmente rapida della CDI, la Svizzera e la Georgia, rispettivamente il Tagikistan, hanno espressamente convenuto di rinunciare alla clausola dell'assistenza amministrativa ampliata secondo lo standard dell'OCSE.
Vantaggi economici delle CDI
Le convenzioni per evitare la doppia imposizione (CDI) facilitano l'attività dell'economia di esportazione, promuovono investimenti in Svizzera e contribuiscono quindi al benessere nel nostro Paese e nello Stato contraente. Tra i vantaggi economici negoziati nelle rivedute CDI figurano riduzioni dell'imposta alla fonte - a volte fino a tassi zero per dividendi, interessi - e pagamenti di canoni per evitare la doppia imposizione, nonché clausole arbitrali nel quadro della procedura amichevole. Inoltre vengono evitate sanzioni e discriminazioni fiscali. I Cantoni e le associazioni dell'economia interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione di tutte le sei CDI.
Referendum facoltativo
Secondo il Consiglio federale le CDI devono sono sottoposte a referendum facoltativo se prevedono importanti obblighi supplementari per la Svizzera. Il Consiglio federale propone pertanto di sottoporre a referendum facoltativo le quattro convenzioni contenenti la clausola di assistenza amministrativa ampliata. Le prime 10 CDI contenenti tale clausola ampliata sono state adottate dall'Assemblea federale il 18 giugno 2010. Il termine per il referendum facoltativo scade il 7 ottobre 2010.
Dal messaggio all'entrata in vigore
Dopo la firma di una CDI il Consiglio federale licenzia un messaggio all'attenzione del Parlamento, che è competente per l'approvazione (ratifica) delle CDI. La decisione definitiva di sottoporre una CDI al referendum facoltativo spetta tuttavia come finora al Parlamento.
La convenzione può entrare in vigore solo se il testo è stato approvato anche dallo Stato contraente. Le convenzioni sono applicabili solitamente a partire dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore. Determinante è la relativa convenzione.
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Dipartimento federale delle finanze
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