Scheda informativa «Esame preliminare di un'iniziativa popolare»

Berna, 24.08.2010 - 

1.Esame formale preliminare (competenza: Cancelleria federale)

Per superare l'esame formale preliminare da parte della Cancelleria federale, un'iniziativa popolare deve contenere:

  • un titolo che non sia fallace, non si presti a confusione e non contenga elementi di pubblicità commerciale o personale;

  • il testo completo dell'iniziativa popolare;

  • i nomi e gli indirizzi di almeno 7 e al massimo 27 membri del comitato d'iniziativa;

  • una lista delle firme con l'indicazione del Cantone e del Comune politico in cui il firmatario ha diritto di voto e che consenta al firmatario di apporre il suo nome, il suo indirizzo completo e la sua firma;

  • l'indicazione della possibilità di ritirare l'iniziativa popolare;

  • la data della pubblicazione nel Foglio federale.

Prima della raccolta delle firme, la Cancelleria federale accerta con una decisione se la lista corrisponde alle esigenze formali della legge (art. 69 della legge federale sui diritti politici).

2.Elaborazione del messaggio (competenza: Consiglio federale)

Dopo la presentazione di un'iniziativa popolare valida (corredata di almeno 100'000 firme valide), il Consiglio federale elabora, all'attenzione dell'Assemblea federale (Parlamento), un messaggio con il quale raccomanda di accettare o respingere l'iniziativa popolare o di contrapporle un controprogetto diretto (a livello costituzionale) o un controprogetto indiretto (a livello di legge). In questo ambito il Consiglio federale può presentare al Parlamento anche la proposta di dichiarare nulla l'iniziativa popolare.

3.Valutazione materiale (competenza: Assemblea federale)

La competenza di dichiarare valida sotto il profilo materiale un'iniziativa popolare spetta al Parlamento. Se un'iniziativa popolare viola il principio dell'unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l'Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte (art. 139 e 173 della Costituzione federale).


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Cancelleria federale
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