Roman Polanski non sarà estradato - Versione rettificata

(Ultima modifica 13.07.2010)

Berna, 12.07.2010 - Il regista 76enne franco-polacco Roman Polanski non sarà estradato negli Stati Uniti. Le misure restrittive della libertà nei suoi confronti sono state revocate. Questo è quanto ha reso noto lunedì a Berna il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), Eveline Widmer-Schlumpf. Infatti, nemmeno dopo intensi accertamenti è stato possibile escludere con la necessaria certezza la presenza di un vizio nella domanda di estradizione statunitense. Sono inoltre stati presi in considerazione i principi applicabili all’azione statale in base all’ordine pubblico internazionale.

Roman Polanski era ricercato dalla fine del 2005 per atti sessuali con una minorenne avvenuti nel 1977. Il 26 settembre 2009, sulla base del mandato di arresto internazionale spiccato all'epoca, Roman Polanski era stato fermato all'aeroporto di Zurigo e posto in stato di detenzione provvisoria in vista di estradizione. Il 22 ottobre 2009 le autorità statunitensi hanno trasmesso la domanda formale di estradizione. Il 4 dicembre Roman Polanski è stato rilasciato dietro pagamento di una cauzione di 4,5 milioni di franchi e posto agli arresti domiciliari nel suo chalet di Gstaad, dove era sottoposto a sorveglianza elettronica.

Rifiutata la visione degli atti

Il 5 maggio 2010, nell'ambito della procedura di estradizione, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) aveva chiesto alle autorità americane di integrare la domanda di estradizione con il verbale dell'interrogatorio del 26 febbraio 2010 nei confronti del pubblico ministero Roger Gunson, che negli anni Settanta era stato responsabile del caso. Da tale verbale dovrebbe risultare che il giudice allora competente, nell'udienza del 19 settembre 1977, aveva espressamente assicurato ai rappresentanti delle parti che i 42 giorni di detenzione trascorsi da Roman Polanski nel reparto psichiatrico di un carcere californiano costituivano la pena detentiva complessiva da scontare. Se ciò corrisponde al vero e Roman Polanski ha dunque già scontato la sua pena, né la procedura fondata sulla domanda d'estradizione statunitense né la domanda stessa avrebbero ragione d'essere.

Il 13 maggio 2010 il Dipartimento di giustizia statunitense ha rifiutato di consegnare il verbale chiesto dall'UFG, rinviando a una sentenza giudiziaria secondo cui tale documento deve restare secretato. Alla luce della situazione non è possibile escludere con la necessaria certezza che Roman Polanski non abbia già scontato la pena inflittagli all'epoca e che la domanda di estrazione non sia gravemente viziata. Visti i dubbi non fugati riguardo all'esposto dei fatti, la domanda di estradizione va respinta.

Tutela della fiducia: un principio del diritto internazionale e del diritto nazionale

A tali considerazioni fondate sul trattato di estradizione con gli Stati Uniti si aggiungono riflessioni di diritto pubblico internazionale e di ordine pubblico internazionale: i trattati internazionali vanno interpretati non soltanto in base al loro tenore, bensì anche secondo il loro scopo, e vanno adempiuti in buona fede. Questa tutela della fiducia costituisce un principio generale specificato sia nel diritto pubblico internazionale sia nel diritto nazionale svizzero, per la precisione nell'articolo 9 della Costituzione federale. In particolare occorre quindi tenere conto del fatto ben noto che Roman Polanski ha, sin dall'acquisto della sua casa di Gstaad nel 2006, per anni soggiornato regolarmente in Svizzera senza che le autorità statunitensi avessero mai presentato una domanda formale di estradizione. Inoltre, Polanski non è mai stato controllato dalle autorità elvetiche nonostante la sua iscrizione nel sistema di ricerca svizzero. Tali circostanze hanno creato una situazione di fiducia, e Roman Polanski non avrebbe deciso di partecipare, nel settembre del 2009, al Festival del film di Zurigo se non fosse stato convinto che il viaggio non gli avrebbe comportato alcuno svantaggio legale.

Considerati tutti gli aspetti del caso - la domanda di estradizione non sufficientemente determinata quanto all'esposto dei fatti e i principi applicabili all'azione statale in base all'ordine pubblico internazionale - la domanda di estradizione va respinta.


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