Adeguamento della durata del lavoro dei conducenti professionali alla normativa europea

Berna, 30.06.2010 - Il Consiglio federale ha deciso di adeguare alla normativa europea le disposizioni concernenti la durata settimanale del lavoro e del riposo dei conducenti professionali garantendo in tal modo una concorrenza equa tra aziende di trasporto elvetiche ed estere. Grazie a questa unificazione normativa, per le autorità di controllo ed esecutive sarà più semplice verificare l’applicazione e il rispetto delle disposizioni in questione. Inoltre, i proprietari di autocarri e gli autisti saranno di principio sottoposti a un unico regolamento sia in Svizzera che all’estero. Queste modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2011.

Per adeguare alle prescrizioni europee i requisiti minimi in materia di durata del lavoro e del riposo – che rientrano nell’accordo sui trasporti terrestri siglato con l’Unione europea – l’ordinanza per gli autisti (OLR 1) attualmente in vigore è stata sottoposta a revisione. Grazie agli adeguamenti introdotti, a partire dal 1° gennaio 2011, i proprietari di autocarri elvetici saranno sottoposti alle medesime condizioni concorrenziali vigenti negli altri Stati europei; pertanto, ai conducenti professionali si applicheranno, sia in Svizzera che all’estero, le medesime disposizioni concernenti la durata del lavoro e del riposo.

Le due principali novità introdotte dalla revisione dell’ordinanza per gli autisti sono le seguenti:

  • La durata massima della settimana lavorativa non potrà superare 60 ore (fino ad ora 56). In ogni caso, sull’arco di un anno, i conducenti professionali non potranno lavorare più a lungo di quanto fanno con il regime attuale e, in un periodo di sei mesi, superare la media di 48 ore settimanali. Grazie a questo sistema impostato sulle medie, i trasportatori e gli autisti saranno più flessibili e in grado di reagire meglio ai picchi di lavoro. D’altro canto sarà però anche garantita la compensazione, entro il semestre interessato, di forti carichi di lavoro.
  • Il periodo di riposo giornaliero dovrà essere di almeno 9 ore senza interruzioni. Il precedente sistema di compensazione per i periodi di riposo inferiori alle 9 ore diventerà pertanto superfluo.

Oltre a queste due modifiche, la revisione introduce anche termini unificati a livello internazionale che, in definitiva, faciliteranno l’applicazione della normativa sia alle autorità di controllo e d’esecuzione che alle ditte attive nell’ambito dei trasporti e ai conducenti professionali.

Le aziende di trasporto continueranno ad essere perseguite per infrazioni all’OLR 1 commesse dai loro autisti unicamente nei casi in cui la loro colpevolezza (concomitante) potrà essere dimostrata (art. 100 n. 2 LCStr). Alla richiesta dei sindacati di introdurre nei confronti delle aziende di trasporto un perseguimento indipendente dalla colpa non è stato dato seguito. Oltre a non essere previsto nel diritto dell’Unione, tale disposizione contraddirebbe i principi del diritto svizzero, segnatamente il principio della personalità della responsabilità penale «nulla poena sine culpa». Tramite comunicazione scritta, il DATEC chiederà tuttavia alla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) di provvedere affinché gli organi competenti dei loro Cantoni verifichino, in caso di infrazioni all’OLR 1 da parte del conducente, un’eventuale colpa o colpa concomitante del datore di lavoro.


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