Le vittime della discriminazione razziale non sono sufficientemente tutelate

Berna, 23.02.2010 - La Commissione federale contro il razzismo CFR evidenzia le lacune dell’ordinamento giuridico nella tutela dalle discriminazioni razziali e chiede al mondo politico di scendere in campo a favore di una politica antirazzista efficace.

L’ordinamento giuridico svizzero denota molte lacune in questo ambito. Il divieto di discriminazione razziale sancito dal diritto penale contempla i reati commessi da estremisti di destra, le offese personali e la diffusione di testi diffamatori da parte di singoli individui. Tuttavia, poiché il razzismo è un problema che riguarda l’intera società, la mancanza di divieti analoghi espliciti soprattutto nel diritto privato e amministrativo crea non pochi problemi. Non passa, infatti, giorno senza che, nella ricerca di un alloggio o di un posto di lavoro o ancora nell’accesso a beni e servizi si verifichi una disparità di trattamento a causa del colore della pelle o dell’appartenenza etnica di una persona. Proprio in questi ambiti della vita quotidiana le disposizioni vigenti si rivelano spesso inefficaci. In adempimento agli obblighi assunti, il legislatore svizzero è tenuto a impostare il diritto in modo da offrire una tutela efficace alle vittime di discriminazioni.La CFR pubblica oggi il suo parere intitolato «Tutela giuridica dalla discriminazione razziale – Analisi e raccomandazioni» dove viene esaminato il diritto vigente circa la sua idoneità a contrastare la discriminazione razziale. Sulla base dell’analisi del quadro giuridico attuale, la CFR ha elaborato dieci raccomandazioni coordinate, traendo spunto dalle esperienze acquisite nei settori della parità dei sessi e delle pari opportunità dei disabili. In particolare, la CFR esorta il legislatore a inserire divieti di discriminazione razziale nel diritto privato e di vigilanza al fine di contrastare questo fenomeno nei rapporti tra privati. Inoltre, per promuovere l’effettiva esecuzione di tali divieti, chiede il potenziamento o l’istituzione di strutture di consulenza, organi di mediazione e uffici di conciliazione.


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