Approvate dal Consiglio federale le ordinanze per la riforma delle ferrovie - Altre decisioni concernenti la FFS SA

Berna, 25.11.1998 - Il Consiglio federale farà entrare in vigore dal 1° gennaio 1999 una serie di nuove ordinanze e di altre modificate inerenti alla riforma delle ferrovie. Vengono così definiti più precisamente i principi fissati dal Parlamento a livello di legge per questa riforma. Il Consiglio federale ha inoltre disciplinato il trasferimento di diritti su beni fondiari alle Ferrovie federali svizzere FFS. Con una decisione provvisoria sul nuovo statuto delle FFS sono stati inoltre definiti i diritti e gli obblighi degli organi aziendali. Le funzioni dell'ufficio di revisione esterno della nuova società "Ferrovie federali svizzere FFS" sono state attribuite alla ATAG Ernst & Young.

Il 20 marzo 1998 le Camere federali hanno approvato alcuni nuovi testi di legge e la modifica di altri preesistenti (legge federale sulle ferrovie, nuova legge sulle FFS, legge sul trasporto di viaggiatori, legge sul trasporto pubblico e decreto sul rifinanziamento FFS) nell'ambito della riforma delle ferrovie. Sono state così fissate nuove norme fondamentali per i trasporti pubblici e per le FFS, implicanti una nuova impostazione del mercato con la liberalizzazione del traffico merci, l'accesso delle imprese di trasporto alla rete ferroviaria e l'estensione del principio del committente a tutti i tipi di trasporto. Inoltre, si è raggiunta una più chiara distinzione tra responsabilità imprenditoriale e politica, sono state migliorate le premesse per una gestione imprenditoriale e poste le basi per la nuova FFS SA. Questa revisione di legge è in armonia con i regolamenti Ue in materia e corrisponde ai principi previsti nell'accordo bilaterale sui trasporti terrestri. Scaduto il termine di referendum il 9 luglio 1998, il Consiglio federale ha stabilito oggi che la riforma delle ferrovie entrerà in vigore il 1° gennaio 1999.

Il pacchetto di ordinanze

Per rendere effettiva la riforma delle ferrovie sono state redatte cinque nuove ordinanze e altre cinque hanno dovuto essere adeguate alle nuove basi legislative. Ecco l'elenco:

  • ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria OARF (nuova)
  • ordinanza sulla concessione per il trasporto di viaggiatori OCTV (nuova)
  • ordinanza sul rilascio di concessioni per l'infrastruttura ferroviaria (nuova)
  • ordinanza sulle infrastrutture che non soggiacciono alla legge sulle ferrovie (nuova)
  • ordinanza sul promovimento del traffico combinato e del trasporto di autoveicoli accompagnati (revisione parziale)
  • ordinanza sulle ferrovie Oferr (revisione parziale)
  • ordinanza sul trasporto pubblico (revisione parziale)
  • ordinanza sugli orari OOra (revisione totale)
  • ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell'Ufficio federale dei trasporti OseUFT (revisione totale)
  • ordinanza concernente l'abrogazione e la modifica di ordinanze in seguito alla riforma delle ferrovie (nuova)

Le singole ordinanze

Di particolare rilevanza materiale e politica sono l'ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria, quelle sulle concessioni per l'infrastruttura e per il trasporto di viaggiatori e quella sul promovimento del traffico combinato. Le altre modifiche delle ordinanze vertono prevalentemente su questioni tecniche o formali. Nella nuova ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF) sono concretizzati i principi enunciati nella legge federale sulle ferrovie. Tra l'altro si disciplina più precisamente l'autorizzazione all'accesso alla rete, specificando come esso viene organizzato nella pratica (comprese le scadenze) e come sono disciplinate le questioni inerenti all'esercizio per le quali è necessaria una regolamentazione statale. L'ordinanza non indica però il prezzo di tracciato, pur fissando i criteri per la sua determinazione. L'art. 9b stabilisce che per il calcolo del prezzo di tracciato nel traffico passeggeri e per la determinazione dei prezzi minimi è competente l'Ufficio federale dei trasporti. Nel traffico merci i prezzi di tracciato vengono fissati dalle stesse imprese che gestiscono l'infrastruttura, le quali non possono però prescindere dai prezzi minimi prescritti dall'UFT. La nuova ordinanza sulla concessione per il trasporto di viaggiatori (OCTV) disciplina la nuova concessione istituita nell'ambito del trasporto dei viaggiatori in seguito alla separazione tra trasporto e infrastruttura. Essa sostituisce contemporaneamente l'ordinanza sulle concessioni per automobili (OCAuto), l'ordinanza concernente la navigazione sottoposta a concessione o a permesso e gli artt. 1 e 2 dell'ordinanza sulle filovie. Il sistema di rilascio delle concessioni è definito già nell'art. 4 della legge federale sul trasporto di viaggiatori. L'ordinanza licenziata oggi disciplina l'iter e le competenze; a seconda del tipo di corse effettuate, essa prevede ora anche per le FFS una concessione e/o un'autorizzazione federale o cantonale, ponendo la FFS SA e le altre imprese di trasporto concessionarie su un piano di uguaglianza.

La nuova ordinanza sul rilascio di concessioni per l'infrastruttura ferroviaria è l'equivalente dell'OCTV nel settore infrastruttura. Essa fissa la procedura per il rilascio della concessione per l'infrastruttura.

È modificata l'ordinanza già in vigore sul promovimento del traffico combinato. La procedura di ordinazione e d'indennità del traffico combinato accompagnato e non accompagnato viene uguagliata a quella per il trasporto regionale viaggiatori. Così tutto il trasporto combinato (compreso quello di container) è classificato tra i tipi di trasporto beneficiari di indennità.

Trasferimento di diritti su beni fondiari alla nuova FFS SA

Con la nuova legge sulle FFS è stata decretata la trasformazione delle Ferrovie federali in società anonima di diritto speciale. L'istituzione della nuova società impone una ripartizione dei beni che si ripercuote anche sul suo patrimonio fondiario. Il Consiglio federale ha designato i beni fondiari, i diritti reali limitati e i contratti che saranno trasferiti alla nuova FFS SA.

Statuto delle nuove FFS: decisione provvisoria sugli organi societari

Con la nuova legge sulle FFS la nuova società anonima di diritto speciale è dotata automaticamente dal 1° gennaio 1999 di personalità giuridica. Per garantire l'esercizio dei diritti civili dell'impresa devono essere determinati fin d'ora i diritti e gli obblighi degli organi societari. Questa decisione è provvisoria, poiché alcuni elementi centrali dello statuto dell'impresa dipendono dal bilancio di apertura che sarà pronto solo in primavera del prossimo anno. Solo allora sarà possibile stabilire in maniera vincolante, tra l'altro, le disposizioni concernenti il capitale azionario, il tipo di azioni (nominative e/o al portatore), taglio e numero delle azioni. Con la sua decisione provvisoria, il Consiglio federale ha sancito che il consiglio d'amministrazione sarà composto al massimo da 9 membri, di cui 2 rappresentanti del personale. Tutti i membri del consiglio d'amministrazione saranno eletti dall'assemblea generale e saranno soggetti alle disposizioni del diritto azionario. In questo modo si tiene conto dei principi della riforma delle ferrovie, secondo i quali deve essere garantita una netta separazione tra le funzioni politiche e quelle aziendali.

Ufficio di revisione esterno delle nuove FFS

Il diritto azionario prevede un ufficio di revisione per la società anonima. Sulla base della legge sulle FFS il Consiglio federale ha attribuito questo incarico alla ATAG, Ernst & Young (ATAG).



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Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
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