Revisione di due ordinanze concernenti la navigazione nelle acque svizzere

Berna, 14.02.2006 - I testi dell'ordinanza sulla navigazione interna (ONI) e dell'ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) devono essere sottoposti a revisione, affinché siano adeguati allo stato attuale della tecnica. In questo contesto la Svizzera intende riprendere, in parte, la direttiva europea sulle imbarcazioni da diporto, aggiornata nel 2003. Oltre a ciò, le modifiche più importanti sono l'introduzione dell'obbligo di filtri antiparticolato per i motori diesel di battelli impiegati nel trasporto professionale, l'armonizzazione dei requisiti per i conduttori di battelli passeggeri nonché l'introduzione di valori limite di alcolemia per i conduttori. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha avviato una procedura di consultazione che si protrarrà per quattro mesi. Il Consiglio federale intende porre in vigore le ordinanze riviste nel 2007.

L’ordinanza sulla navigazione interna si basa sulla legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI), che definisce i principi generali. L'ONI, che precisa le disposizioni della LNI, contiene sia disposizioni concernenti la polizia della navigazione sia disposizioni tecniche ed è stata sottoposta finora a tre revisioni (nel 1991, nel 1998 e nel 2001).

La prima versione della direttiva sulle imbarcazioni da diporto[1] (94/25/CE) era già stata ampiamente recepita nel diritto svizzero nel corso della terza revisione del 2001. In quell'occasione, per l'immatricolazione delle imbarcazioni sportive[2] era stata introdotta una dichiarazione di conformità. L'immatricolazione delle imbarcazioni da diporto[3] in Svizzera, invece, continua a non sottostare alla direttiva europea: per questi natanti, anziché presentare una dichiarazione di conformità, occorre effettuare un esame tecnico presso i servizi cantonali della navigazione. La prima versione della direttiva europea non conteneva ancora alcuna disposizione in materia di emissioni di gas di scarico o acustiche delle imbarcazioni sportive; inoltre, le moto d'acqua erano escluse dal suo campo di applicazione.

La direttiva sulle imbarcazioni da diporto è stata aggiornata dalla direttiva 2003/44/CE, entrata in vigore, nell'Unione europea, il 1° giugno 2006. Per la Svizzera si reputa ora opportuno un parziale recepimento di tale direttiva, che rende necessarie le revisioni dell'ONI e dell'OGMot.

Revisione dell'ONI

La quarta revisione dell'ONI concerne i seguenti temi principali:

-         parziale recepimento dei valori limite di emissioni acustiche della direttiva europea per motori fino a 40 kW di potenza;

-         introduzione di lavori limite di alcolemia per i conduttori di natanti; è previsto un valore limite dello 0,5 per mille per la navigazione non professionale e dello 0,2 per mille per i conduttori di natanti impiegati nella navigazione professionale;

-          armonizzazione dei requisiti per la formazione e gli esami di conduttori di battelli per passeggeri; in questo contesto occorre menzionare anche l'inasprimento dei requisiti per il trasporto di persone su battelli destinati al trasporto di merci.

Anche dopo la revisione dell'ONI, in Svizzera sarà mantenuto il divieto attualmente in vigore per le moto d'acqua.

Revisione dell'OGMot

Le prescrizioni concernenti i gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) sono entrate in vigore il 1° gennaio 1995. La Svizzera è stato il primo Paese ad avere introdotto prescrizioni a tutela delle acque valide su tutto il territorio. L'OGMot è stata sottoposta a revisione la prima volta nel 1997; tuttavia, le regole tecniche per la misurazione dei gas di scarico e i relativi valori limite sono rimasti invariati dal 1995.

Lo scopo principale di questa revisione è di adeguare le prescrizioni concernenti i gas di scarico ai nuovi standard internazionali. Questo si rende necessario, tra l'altro, perché le disposizioni dell'OGMot non corrispondono più all'attuale realtà del mercato dei motori.

Se per i motori a benzina a 4 tempi la revisione prevede valori limite meno severi, per i motori diesel si ha invece un inasprimento di tali valori. Per riequilibrare i valori limite resi in parte meno severi si propongono misure di compensazione quali l'introduzione di un obbligo di manutenzione per tutti i motori di battelli e l'introduzione di termini di dismissione per i motori esistenti privi di omologazione relativa ai gas di scarico. Pertanto, per tutti i motori – con o senza omologazione relativa ai gas di scarico – si applica l'obbligo di manutenzione. I motori correttamente regolati e sottoposti a manutenzione si comportano meglio sotto il profilo dei gas di scarico rispetto ai motori non sottoposti a lavori di manutenzione. Mediante l'introduzione dell'obbligo di manutenzione si ottiene una riduzione delle immissioni di sostanze inquinanti nelle acque. Per i motori a benzina più vecchi, che non dispongono di una dichiarazione di conformità riconosciuta né di un certificato di omologazione ai sensi dell'OGMot attualmente in vigore, è introdotto un termine di dismissione di 10 anni, che comincerà a decorre con l'entrata in vigore della revisione dell'OGMot.

È introdotto inoltre l’obbligo dei filtri antiparticolato per i motori diesel di imbarcazioni impiegate per il trasporto professionale a partire da una potenza del singolo motore pari a 37 kW. Quest'obbligo vale per le nuove imbarcazioni (battelli passeggeri e merci). Per il montaggio di nuovi motori occorre verificare caso per caso se l’installazione di filtri antiparticolato sia tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile. Per i natanti già in esercizio non viene introdotto alcun obbligo generalizzato di riadattamento.

[1] Nella versione tedesca della direttiva europea: Sportboote.

[2] Sportboote, ai sensi dell’ONI.

[3] Vergnügungsschiffe, ai sensi dell’ONI.


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Ufficio federale dei trasporti, Public Affairs, tel. 031 322 36 43



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