L’ordinanza sulla protezione delle acque entra in procedura di consultazione: Acque di scarico - prescrizioni eurocompatibili

Berna, 08.08.1997 - Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ha mandato in consultazione l’ultima di una serie di modificazioni dell’ordinanza generale sulla protezione delle acque. Le nuove prescrizioni vanno nel senso di un’armonizzazione con le prescrizioni sulle acque di scarico in vigore nell’Unione Europea e costituiscono la fase finale dell’intero processo di revisione. La consultazione è aperta sino alla fine di ottobre 1997.

La modificazione dell’ordinanza sulla protezione delle acque è collegata alla revisione totale della legge federale del 1991 sulla protezione delle acque. La legge sulla protezione delle acque interamente riveduta è entrata in vigore il 1° novembre 1992. L’ordinanza generale sulla protezione delle acque è stata modificata negli anni 1992 e 1993 per adeguare le prescrizioni esecutive più urgenti alla riveduta legge sulla protezione delle acque. Ciò riguardava le prescrizioni sui fanghi di depurazione, sull’eliminazione delle acque di scarico, sulle aziende con allevamento di bestiame da reddito, sulla portata dei deflussi residuali e sul promovimento. 

Con la presente, terza modificazione si conclude l’intera revisione e allo stesso tempo viene concretizzata l’armonizzazione con le prescrizioni sulla protezione delle acque in vigore nel diritto internazionale. 

La revisione dell’ordinanza permette di armonizzare le prescrizioni svizzere in materia di evacuazione delle acque di scarico, sia comunali che dell’industria e dell’artigianato, con le prescrizioni dell’UE. Per ridurre l’evacuazione di inquinanti che provengono dai processi di produzione occorre adottare nuove misure secondo lo stato della tecnica, conformemente allo standard dell’UE.

La revisione dell’ordinanza comporta delle novità anche sul piano della protezione delle acque. Quest’ultima, in futuro, non si limiterà più soltanto alle esigenze per la prevenzione dell’inquinamento causato da incidenti, segnatamente da impianti di deposito, ma comprenderà anche la riduzione dell’inquinamento causato da sostanze chimiche, come ad esempio i nitrati e i pesticidi utilizzati in agricoltura. Da ultimo, anche lo spurgo e lo svuotamento dei laghi artificiali per l’utilizzazione dell’energia idraulica ricevono una nuova regolamentazione. In futuro, gli spurghi e gli svuotamenti dovranno essere eseguiti di modo che la flora e la fauna delle acque interessate vengano danneggiate il meno possibile. 

Ripercussioni della revisione dell’ordinanza

Le modificazioni dell’ordinanza non portano, per quanto riguarda lo smaltimento delle acque di scarico, a costi maggiori, in quanto le esigenze per gli impianti di depurazione comunali non vengono inasprite ma solo adattate alle norme dell’UE. Fanno tuttavia eccezione i grossi impianti siti nel bacino d’alimentazione del Reno, al di sotto dei laghi, che devono essere ampliati perché non adempiono più le esigenze attuali. Per detti impianti si chiede una riduzione dell’immissione degli ossidi di azoto contenuti nelle acque di scarico. Mediante tale prescrizione la Svizzera onora gli impegni assunti nell’ambito degli accordi internazionali conclusi. Non vi sono problemi per le aziende dell’industria e dell’artigianato, dato che negli scorsi anni sono già state adottate tutte le necessarie misure di protezione delle acque.


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Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
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