Accordo sui trasporti terrestri Svizzera-CE: 16esima riunione del Comitato misto

Berna, 11.12.2009 - Uno dei temi affrontati nella seduta del Comitato misto per i trasporti terrestri Svizzera-CE ("Comité mixte"), tenutasi venerdì a Bruxelles, è stato quello relativo alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). La delegazione svizzera, guidata dal Direttore dell'UFT Max Friedli, ha informato i presenti in merito alla sentenza del Tribunale amministrativo federale (TAF) concernente l'ultimo aumento della TTPCP.

A seguito del ricorso presentato dai trasportatori stradali svizzeri, il 21 ottobre scorso il TAF ha giudicato non conforme al diritto l'aumento della TTPCP del 10 per cento convenuto con l'UE in seno al Comitato misto e applicato il 1° gennaio 2008. Secondo il TAF, per questa decisione è stata determinante l'inclusione, considerata inammissibile in base ai presupposti stabiliti, dei costi dei tempi attesa dovuti alle code. Il 2 dicembre il Dipartimento federale delle finanze (DFF), d'intesa con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), ha impugnato la decisione del TAF davanti al Tribunale federale.

All'incontro del Comitato misto la delegazione svizzera ha comunicato che fino all'emanazione della sentenza del Tribunale federale sarà nuovamente riscossa la tariffa della tassa applicata nel 2005, vale a dire un importo compreso, a seconda delle emissioni, tra 2,15 e 2,88 centesimi per tonnellate chilometro. Il 4 dicembre 2004 il Consiglio federale ha inoltre stabilito che rinuncerà a riscuotere la differenza della tassa nel caso in cui il Tribunale federale confermi l'aumento della TTPCP. In caso di rigetto del ricorso della Confederazione, l'importo eccedente della TTPCP già pagato sarà restituito su domanda (v. link a lato).

Il Comitato misto ha preso atto che la sua decisione sulle aliquote della TTPCP, approvata nel 2007, rimane in vigore nel caso in cui il Tribunale federale confermi l'aumento delle aliquote, stabilito nell'accordo bilaterale sui trasporti terrestri, a un valore medio ponderato di 325 franchi (per un autocarro dal peso complessivo di 40 tonnellate che copre un percorso di 300 km). In caso di sentenza contraria da parte del Tribunale federale, il Comitato misto dovrebbe preparare una nuova decisione con aliquote inferiori.

La delegazione dell'UE ha inoltre accettato la proposta svizzera di non trasferire gli autocarri della classe EURO 4 nella categoria di tassa media prima del 1°gennaio 2013; anche i camion della classe EURO 5 dovranno rimanere nella categoria più conveniente fino al 1° gennaio 2016. Con tale proposta la Svizzera adempie una richiesta dei trasportatori volta a migliorare la sicurezza degli investimenti operati nel settore.

Approvato il rapporto annuale 2008 dell'osservatorio del traffico

Le due delegazioni hanno approvato altresì il secondo rapporto dell'osservatorio permanente del traffico merci stradale e ferroviario nella regione alpina. Nello scorso anno, in tutto l'arco alpino il numero dei viaggi con autocarri è diminuito dell'1,8 per cento, mentre il volume di merci trasportato su rotaia si è ridotto dell' 1,1 per cento. Il rapporto sarà pubblicato prossimamente sul sito Internet dell'UFT.

L'osservatorio permanente, istituito in base all'accordo sui trasporti terrestri tra la Svizzera e la CE (art. 45), è incaricato di rilevare regolarmente dati affidabili sull'evoluzione del traffico merci stradale e ferroviario e del traffico combinato nell'intera regione alpina (da Ventimiglia in Italia a Wechsel in Austria) e di analizzarne le cause.

Conducenti di torpedoni: limite massimo di 12 giorni di guida

La delegazione svizzera ha infine annunciato che dal 1° gennaio 2011 sarà recepita nel diritto svizzero la prescrizione della normativa europea concernente i periodi di riposo da osservare nell'ambito dei trasporti stradali (Regolamento (CE) n. 561/2006). Ciò è possibile in quanto l'UE ha inserito nel proprio regolamento la norma che consente ai conducenti, in caso di trasporti internazionali di passeggeri con torpedoni, di assolvere eccezionalmente solo dopo dodici giorni il previsto periodo di riposo settimanale. In tal senso è stato armonizzato anche l'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR). La Svizzera intende ora adeguare l'ordinanza per gli autisti (ordinanza sulla durata del lavoro e di riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore, OLR 1).

Venerdì a Bruxelles il Comitato misto si è riunito per la sedicesima volta. La Delegazione svizzera era guidata da Max Friedli, Direttore dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT), quella della CE dal Direttore del Settore Trasporti terrestri in seno alla Commissione CE, Enrico Grillo Pasquarelli.


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