La COMCO infligge una multa a tre imprese farmaceutiche per fissazione di prezzi di rivendita

Berna, 01.12.2009 - La Commissione della concorrenza (COMCO) ha stabilito che gli accordi di fissazione dei prezzi di rivendita tra i produttori e i distributori di tre medicamenti fuori lista sono illeciti. Essa infligge alle imprese interessate, Pfizer AG, Eli Lilly (Svizzera) SA e Bayer (Schweiz) AG una multa di CHF 5.7 mio.

Nel caso presente, i tre produttori hanno fissato i prezzi di rivendita sotto forma di prezzi pubblici raccomandati per i loro prodotti contro la disfunzione erettile (Viagra, Cialis e Levitra). Questi prezzi sono integrati nei sistemi informatici specifichi del ramo o vengono direttamente trasmessi dai grossisti alle farmacie e ai medici dispensanti, che in grande maggioranza li fatturano tali quali ai loro pazienti. La COMCO è d'avviso che queste pratiche costituiscono degli accordi che impongono dei prezzi di rivendita e tali accordi sono quindi illeciti secondo l'articolo 5 capoverso 4 della Legge federale sui cartelli (LCart).

Questo sistema di fissazione dei prezzi di rivendita trova origine nel cartello Sanphar, che fu proibito nel 2000. Sanphar era un accordo settoriale che permetteva in particolare di fissare i prezzi di rivendita in funzione di criteri per la determinazione dei margini. La COMCO constata che l'idea di base di questo accordo ha sopravvissuto per questi medicamenti venduti contro ricetta medica ma non rimborsati dall'assicurazione malattia di base. Coprendo tutto il mercato interessato, questo sistema rende stabile il prezzo di fabbrica dei produttori e i mar-gini dei distributori. Perciò la COMCO ha vietato alle imprese farmaceutiche interessate di continuare a pubblicarli e ha inflitto una multa totale di CHF 5.7 mio.

Quest'inchiesta riguardava i tre medicamenti detti "fuori lista" Viagra, Cialis e Levitra. Essi sono venduti contro ricetta medica ma, visto che non vengono rimborsati dalle casse malati, il loro prezzo non è fissato dalle autorità pubbliche ma dai rivenditori stessi. Di conseguenza, il mercato interessato è sottoposto alle regole generali del diritto della concorrenza, regole che non dovrebbero essere aggirate dagli operatori, come nel caso in oggetto.


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