Protezione dei depositanti presso associazioni, fondazioni e società cooperative

Berna, 14.10.2009 - In futuro, le società cooperative, le associazioni e le fondazioni possono accettare depositi soltanto se utilizzati per perseguire lo scopo comunitario dell'organizzazione. Le organizzazioni che con i depositi perseguono solo la fidelizzazione dei clienti non potranno più appellarsi alla disposizione derogatoria dell'articolo 3a capoverso 4 lettera d dell'ordinanza sulle banche (OBCR). In data odierna il Consiglio federale ha approvato la relativa revisione dell'OBCR, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2010.

La legge sulle banche (art. 1 cpv. 2) consente al Consiglio federale di prevedere eccezioni al divieto di accettare depositi del pubblico, purché la protezione dei depositanti sia garantita.

La disposizione derogatoria dell'articolo 3a capoverso 4 lettera d OBCR non può impedire che associazioni, fondazioni e società cooperative tengano per i propri clienti conti fruttiferi. Su questi conti sono possibili versamenti e pagamenti - come nel caso di un conto corrente - senza dover considerare termini di disdetta. In tal modo vengono acquisiti nuovi clienti tra il pubblico. In linea di massima, il cliente non vuole sostenere l'organizzazione, bensì profittare delle condizioni vantaggiose relative a tenuta del conto, investimenti e rimunerazione. Nei casi di questi conti, i fondi accettati non vengono utilizzati per il promovimento durevole dell'organizzazione interessata.

La revisione intende evidenziare il rapporto tra i fondi accettati e gli scopi ideali o il mutuo soccorso. La protezione dei depositanti prescrive una scadenza di sei mesi. In tal modo, i depositanti hanno la possibilità di rendersi conto che i depositi promuovono a lungo termine gli obiettivi dell'organizzazione e che questa non è una banca soggetta a sorveglianza.

Se i depositi non possono essere trasformati in una forma conforme alla legge, le organizzazioni interessate che detengono illegittimamente depositi del pubblico devono rimborsarli entro due anni dall'entrata in vigore della modifica (nuovo art. 62b OBCR).


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