Prestazione di libero passaggio anche per i lavoratori più anziani

Berna, 07.10.2009 - In futuro, i lavoratori più anziani non potranno più essere costretti a riscuotere anticipatamente la rendita di vecchiaia LPP. Se vorranno continuare ad esercitare un’attività lucrativa, gli assicurati che lasciano l’istituto di previdenza a un’età compresa fra l’età minima e l’età ordinaria di pensionamento regolamentari avranno diritto al versamento della prestazione di libero passaggio. Il Consiglio federale ha fissato l’entrata in vigore della relativa modifica di legge al 1° gennaio 2010.

Nel giugno 2009, l’Assemblea federale ha deciso di dare seguito all’iniziativa parlamentare della consigliera nazionale Susanne Leutenegger Oberholzer e di modificare la legge sul libero passaggio (LFLP) nel modo seguente: secondo il nuovo articolo 2 capoverso 1bis LFLP gli assicurati che lasciano l’istituto di previdenza a un’età compresa fra l’età minima e l’età ordinaria di pensionamento regolamentari avranno diritto alla prestazione di libero passaggio, a condizione che continuino ad esercitare un’attività lucrativa o siano annunciati all’assicurazione contro la disoccupazione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale, finora gli istituti di previdenza potevano stabilire nel loro regolamento che in caso di rescissione del rapporto di lavoro fra l’età minima e l’età ordinaria di pensionamento regolamentari gli assicurati fossero tenuti in qualsiasi caso a riscuotere la rendita di vecchiaia. Gli interessati non potevano dunque richiedere la prestazione di libero passaggio nemmeno se continuavano ad esercitare un’attività lucrativa. La riscossione anticipata della rendita comporta spesso svantaggi quali la riduzione a vita delle prestazioni. La modifica di legge, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2010, eliminerà così un ostacolo nell’ambito della sicurezza sociale dei lavoratori più anziani, favorendone la permanenza sul mercato del lavoro


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