La Svizzera e la Gran Bretagna firmano la riveduta Convenzione di doppia imposizione

Berna, 07.09.2009 - In data odierna la Svizzera e la Gran Bretagna hanno firmato a Londra il Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (CDI). Il Protocollo di modifica contiene anche una disposizione sullo scambio di informazioni secondo lo standard dell'OCSE negoziato in base ai parametri decisi dal Consiglio federale.

In seguito alla decisione del 13 marzo 2009 del Consiglio federale, la Gran Bretagna è il sesto Stato dopo Danimarca, Lussemburgo, Francia, Norvegia e Austria con il quale la Svizzera ha firmato una CDI contenente la clausola di assistenza amministrativa estesa secondo l'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE. Sinora la Svizzera ha negoziato con quattordici Stati una CDI contenente una clausola di assistenza amministrativa estesa. Oltre a quelle già firmate sono infatti state parafate CDI con Messico, Stati Uniti, Giappone, Paesi Bassi, Polonia, Finlandia, Qatar e Singapore. Anche per la firma della CDI con il Messico il Consiglio federale ha dato il via libera. Le rimanenti CDI parafate saranno prossimamente sottoposte al Consiglio federale per l'approvazione ad essere firmate.

Oltre all'estensione dell'assistenza amministrativa, i negoziati con la Gran Bretagna hanno fornito l'occasione per introdurre nella CDI una clausola arbitrale ai sensi del modello di Convenzione dell'OCSE.

Al termine dei negoziati, i Cantoni e le associazioni economiche interessate hanno ricevuto per parere il rapporto sul Protocollo di modifica. La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) e le associazioni economiche sono favorevoli alla sottoscrizione della riveduta Convenzione.

Dalla parafatura all'entrata in vigore

La parafatura designa l'adesione a un trattato attraverso l'apposizione delle iniziali (= parafa). In tal modo nei casi delle CDI (e di altri trattati internazionali) i plenipotenziari confermano l'autenticazione del testo. Inizialmente il testo parafato è confidenziale. Il contenuto è successivamente comunicato ai Cantoni e alle associazioni economiche interessate in un breve rapporto, affinché possano prendere posizione al riguardo. Nelle trattative possono inoltre partecipare specialisti in rappresentanza dei Cantoni.

La convenzione viene pubblicata solo dopo che è stata firmata. Il Consiglio federale decide in merito all'autorizzazione a firmare. Successivamente il DFF elabora un messaggio all'attenzione del Parlamento, che è competente per l'approvazione (ratifica) delle CDI. La convenzione può essere ratificata solo se il testo è stato approvato anche dallo Stato contraente. La data dell'entrata in vigore dipende dall'accordo convenuto. Le disposizioni contenute nella CDI vengono applicate, analogamente alla regolamentazione concordata nella convenzione, solitamente a partire dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore.

Le CDI che prevedono importanti obblighi supplementari sottostanno secondo la prassi finora in vigore al referendum facoltativo. Ad avviso del Consiglio federale la prima convenzione di doppia imposizione approvata dal Parlamento con le nuove disposizioni sull'assistenza amministrativa dovrebbe pertanto essere sottoposta al referendum facoltativo. La decisione definitiva di sottoporre una CDI al referendum facoltativo spetta tuttavia come finora al Parlamento.


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Pierre Nikolic, Divisione degli affari internazionali, Amministrazione federale delle contribuzioni, tel. 031 323 94 04



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