Ruandese non sarà estradato; Possibile l’assunzione del perseguimento penale da parte della Svizzera

Berna, 30.06.2009 - La Svizzera non estraderà un cittadino ruandese ricercato dal suo Paese d’origine per genocidio e crimini di guerra. L’estradizione non è possibile a causa della situazione dei diritti dell’uomo e in assenza di sospetti sufficientemente motivati, come l’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha comunicato all’Ambasciata del Ruanda in una nota diplomatica. Il Ruanda può, tuttavia, chiedere alla Svizzera di assumere il perseguimento penale della persona ricercata.

L'autunno scorso l'Ambasciata del Ruanda in Svizzera ha domandato formalmente l'estradizione della persona in questione, domiciliata in Svizzera dal 1995 e ricercata pubblicamente dalle autorità ruandesi sul sito di Interpol per genocidio e crimini di guerra. La fattispecie illustrata nella domanda di estradizione non è tuttavia sufficientemente dettagliata e non consente di verificare l'adempimento delle condizioni per l'estradizione. Inoltre, in caso di estradizione non è esclusa un'eventuale violazione dei diritti fondamentali del ricercato. L'estradizione è pertanto esclusa di principio, anche se venissero fornite le informazioni mancanti.

Nella sua nota diplomatica, l'UFG rileva che il Ruanda ha la possibilità di chiedere alla Svizzera di assumere il perseguimento penale contro la persona in questione. Una tale richiesta dovrebbe contenere una descrizione dettagliata e completa dei fatti di cui è accusato il ricercato. Andrebbero inoltre allegati i mezzi di prova pertinenti e indicate le disposizioni penali applicabili.


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