Modifica dell'articolo 31 dell'ordinanza sugli investimenti collettivi

Berna, 28.01.2009 - In data odierna il Consiglio federale ha deciso di adeguare l'articolo 31 dell'ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol) al diritto europeo. In tal modo - e con altre misure previste dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (già Commissione federale delle banche) - la regolamentazione nel settore della vigilanza sugli investimenti collettivi viene portata a un livello eurocompatibile.

Per salvaguardare la concorrenzialità della piazza finanziaria svizzera, nell'ambito degli investimenti collettivi la legislazione svizzera si orienta al diritto europeo. Nel quadro del "Comitato di direzione del dialogo sulla piazza finanziaria (CODIFI)", istituito dal DFF, si è constatato che l'articolo 31 dell'ordinanza del 22 novembre 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (ordinanza sugli investimenti collettivi, OlCol) va oltre lo standard minimo europeo. In data odierna il Consiglio federale ha pertanto deciso di adeguare l'articolo 31 OlCol al livello europeo. La modifica dovrebbe contribuirea a riposizionare il mercato svizzero dei fondi di investimento e a sostenerlo in quanto luogo di produzione di investimenti collettivi di capitale svizzeri. Essa entra in vigore con effetto al 1° marzo 2009.


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