Rimborso delle spese d'assistenza dei Cantoni - Il Consiglio federale modifica l'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie

Berna, 16.02.2000 - -

Mercoledì il Consiglio federale ha approvato la modifica dell'articolo 29 dell'ordinanza 2 sull'asilo dell'11 agosto 1999, adeguando così il modo di computare il rimborso ai Cantoni dei costi d'assistenza. Esso ha pertanto soddisfatto la richiesta dei Cantoni che lo scorso autunno si sono rivolti con una rispettiva proposta al Dipartimento federale di giustizia e polizia. Il capo del DFGP, la consigliera federale Ruth Metzler-Arnold, ha in seguito incaricato l'Ufficio federale dei rifugiati di riesaminare l'ordinanza sull'asilo. In base all'articolo riveduto, ai Cantoni sono rimborsate le spese per il personale cagionate, per esempio, dalla gestione degli alloggi collettivi o dall'assistenza e dalla consulenza dei richiedenti l'asilo. Grazie alla nuova formula di conteggio è possibile, in futuro, evitare le sensibili oscillazioni che sorgono nell'ambito del rimborso trimestrale dei suddetti esborsi. Detta modifica d'ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2000 e aumenta il contributo della Confederazione ai Cantoni di circa 12 milioni di franchi per l'anno in corso.

Oggetto della revisione è il calcolo del rimborso da parte della Confederazione degli oneri di assistenza dei Cantoni. Secondo il sistema attuale, il calcolo delle nuove entrate si basa sul numero di nuove domande d'asilo per un anno civile. Determinante è, di volta in volta, il numero di nuove domande tra l'inizio dell'anno e il trimestre attuale, proiettato su 12 mesi. Questo metodo sopravvaluta in modo eccessivo le domande d'asilo registrate nel primo e secondo trimestre e può - come è stato il caso nel 1999 - distorcere fortemente il calcolo del contributo federale. Secondo questo vecchio sistema il numero molto esiguo di richiedenti l'asilo registrato dall'inizio dell'anno comporterebbe una riduzione drastica del rimborso fornito dalla Confederazione nel primo trimestre 2000.

Il nuovo metodo prevede di calcolare il numero delle nuove entrate - senza proiezione - in base a cifre effettive. Determinante è ora il numero di nuove entrate dei precedenti quattro trimestri. Questo modello ha il vantaggio di eliminare i picchi nelle oscillazioni permettendo in tal modo ai Cantoni di allestire un bilancio più realistico. Nell'evenienza di un sensibile calo del numero di nuove entrate, la riduzione dei rimborsi per le spese d'assistenza avviene gradualmente, in modo tale da poter tener conto del persistente numero elevato di richiedenti l'asilo indigenti. Nel caso inverso, vale a dire se il numero delle nuove entrate dovesse aumentare massicciamente, i contributi saranno invece versati più tardi ai Cantoni. Considerato che l'assunzione di nuovi assistenti necessita parimenti di tempo, questo ritardo non avrà conseguenze rilevanti.


Indirizzo cui rivolgere domande

Ufficio federale della migrazione, T +41 31 325 11 11


Pubblicato da

Dipartimento federale di giustizia e polizia
http://www.ejpd.admin.ch

Segreteria di Stato della migrazione
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home.html

https://www.admin.ch/content/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-22821.html