La Svizzera recepisce le prescrizioni europee in materia di elicotteri

Berna, 21.10.2008 - La Svizzera recepisce nel diritto interno le prescrizioni europee concernenti l’esercizio di elicotteri per il trasporto commerciale di persone o merci. Il DATEC ha approvato la relativa ordinanza, che entrerà in vigore il 1° novembre 2008. Alle imprese interessate sarà concesso un periodo transitorio di alcuni anni per procedere ai necessari adeguamenti. La nuova normativa ammette deroghe alle disposizioni europee tenuto conto delle particolari esigenze delle operazioni di volo in montagna e per i voli di salva-taggio. A determinate condizioni, continueranno ad essere ammessi i voli di salvataggio con elicotteri monomotore.

Dal 1997, alle operazioni di volo commerciali effettuate con aeromobili in Svizzera si applicano le norme e i requisiti europei. Nei cosiddetti Joint Aviation Requirements (JAR) sono disciplinate le condizioni che una compagnia aerea deve soddisfare per poter eseguire voli a scopo commerciale. Si tratta di requisiti riguardanti le qualifiche del personale (piloti e responsabili delle operazioni di volo) e la struttura organizzativa delle imprese aeronautiche, nonché di requisiti operativi. Con l'introduzione delle norme JAR, in Europa le procedure di ammissione e di vigilanza sull'aviazione civile commerciale sono state sistematicamente armonizzate, con conseguenti vantaggi per la sicurezza e le condizioni di concorrenza.  

Con questa nuova ordinanza, la Svizzera estende le norme JAR anche all'esercizio di elicotteri a scopo commerciale. Le prescrizioni disciplinano l'impiego di elicotteri per il trasporto commerciale di persone o merci come pure per i voli di salvataggio. La Svizzera è uno degli ultimi Paesi a recepire nel diritto interno la normativa europea. Le prescrizioni JAR non si applicano ai voli di lavoro (Aerial Work) ossia, in particolare, ai trasporti di carichi con elicotteri. A questo tipo di voli commerciali si applicheranno anche in futuro le norme interne attualmente in vigore.

Poiché le operazioni di volo con elicotteri in montagna pongono esigenze particolari, l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), in collaborazione con i rappresentanti delle imprese aeronatiche, ha definito una serie di deroghe alle norme JAR. Mentre quest'ultime, per i voli di salvataggio effettuati a determinate condizioni, prescrivono l'impiego di elicotteri bimotore, in Svizzera per queste operazioni continueranno ad essere ammessi gli apparecchi monomotore, in particolare quando non è disponibile un bimotore o se, in ragione della sua potenza, non appare idoneo al tipo di operazione previsto. Ciò può avverarsi ad esempio in alta quota, dove la densità dell'aria è minore e possono soffiare forti venti. Le imprese sono tenute a descrivere nei propri manuali gli esatti criteri di impiego di un elicottero monomotore per i voli di salvataggio, sottoponendoli all'UFAC per approvazione.  

Rispetto alla versione originaria l'UFAC, per tenere conto delle esigenze delle imprese di elicotteri, ha definito un numero maggiore di deroghe alla normativa JAR. In tal modo, si possono evitare restrizioni o problemi per i voli di salvataggio effettuati in Svizzera, senza peraltro compromettere la sicurezza delle operazioni di volo. Alle imprese di elicotteri l'UFAC accorda un periodo transitorio di diversi anni per adeguare i manuali alle prescrizioni europee. Tale periodo scade al più tardi al momento dell'entrata in vigore delle nuove regole operative, emanate dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) nel campo dell'aviazione commerciale. Con ogni probabilità ciò avverrà nel 2012.

 



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Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
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