Adeguamento delle rendite AVS/AI e degli importi limite della previdenza professionale

Berna, 26.09.2008 - Il Consiglio federale ha deciso di adeguare le rendite AVS/AI all’evoluzione economica a partire dal 1° gennaio 2009. Le rendite AVS/AI, gli importi delle prestazioni complementari destinati a coprire il fabbisogno vitale e gli importi limite che definiscono il salario coordinato nella previdenza professionale saranno dunque aumentati del 3,2 per cento. Il Consiglio federale ha inoltre deciso l'adeguamento delle indennità di perdita di guadagno e di maternità.

La rendita minima di vecchiaia passerà da 1'105 a 1’140 franchi mensili, quella massima da 2'210 a 2’280. Gli importi annuali delle prestazioni complementari AVS/AI, destinate alla copertura del fabbisogno vitale, ammonteranno a 18’720 (18'140) franchi per le persone sole, a 28’080 (27'210) per le coppie e a 9’780 (9'480) per gli orfani. Anche gli assegni per grandi invalidi saranno adeguati.

Ammontare dei contributi a partire dal 1° gennaio 2009

Il Consiglio federale ha adeguato anche l'importo dei contributi minimi e la tavola scalare decrescente dei contributi AVS/AI/APG applicata agli indipendenti ed ai salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a versare contributi. Il limite inferiore della tavola scalare ammonterà a 9’200 franchi (8'900), quello superiore a 54'800 (53'100). Se i tassi di contribuzione non cambieranno, il contributo minimo AVS/AI/IPG passerà da 445 a 460 franchi l’anno, il contributo minimo per l’AVS facoltativa da 740 a 764 e quello dell’AI facoltativa da 124 a 128.

Costi dell’adeguamento delle prestazioni AVS/AI

L'adeguamento delle prestazioni AVS/AI comporterà un aumento dei costi di circa 1319 milioni di franchi (1106 milioni per l’AVS e 213 milioni per l’AI) di cui 297 a carico della Confederazione. La Confederazione copre il 19,55% delle uscite dell’AVS e il 37,7% di quelle dell’AI. Dal 1° gennaio 2008, data dell’entrata in vigore della nuova perequazione finanziaria, i Cantoni non partecipano più al finanziamento delle prestazioni individuali dell’AVS/AI (rendite e assegni per grandi invalidi). Per quanto riguarda le prestazioni complementari, il loro adeguamento comporterà costi supplementari di 2 milioni di franchi per la Confederazione, mentre non avrà praticamente influenza sulle spese a carico dei Cantoni.

Adeguamento degli importi limite nella previdenza professionale

Poiché l'importo delle rendite AVS/AI a partire dal 1° gennaio 2009 aumenterà del 3,2 %, la deduzione di coordinamento sarà adeguata al rincaro e passerà da 23'205 a 23'940 franchi. La soglia d'entrata prevista per l'assoggettamento alla previdenza professionale obbligatoria (salario annuale minimo) aumenterà da 19'890 a 20’520 franchi. Gli importi limite servono essenzialmente a determinare la soglia d'entrata per l'assoggettamento al regime obbligatorio della previdenza professionale e il salario assicurato (« salario coordinato »). Per garantire il coordinamento con il primo pilastro anche l'entrata in vigore degli adeguamenti previsti nel secondo è fissata al 1° gennaio 2009.

Anche la deduzione fiscale massima consentita nell'ambito della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) sarà adeguata (passando a 6'566 (6'365) rispettivamente 32'832 (31'824) franchi).

Adeguamento degli importi delle IPG

L’importo dell’indennità totale massima delle indennità di perdita di guadagno e di maternità è stato innalzato a 245 franchi. Gli importi delle IPG sono adeguati quando l’aumento dell’indice dei salari rispetto all’ultimo adeguamento raggiunge almeno il 12 %. Dall’ultimo adeguamento, avvenuto all’entrata in vigore della 6a revisione delle IPG (1999), l’indice dei salari è aumentato del 14,4 %. L’aumento dell’indennità totale massima delle IPG costerà 77 milioni di franchi: 61 andranno a chi presta servizio, 16 saranno destinati alle indennità di maternità.

Le rendite AVS/AI sono adeguate ogni due anni secondo l’evoluzione dell’”indice misto”, cioè della media aritmetica tra l’indice dei salari e l’indice dei prezzi. L’ultimo adeguamento risale al 1° gennaio 2007. Le prestazioni saranno dunque adeguate a partire dal 1° gennaio 2009. L’adeguamento si fonderà da una parte sull’aumento reale dal dicembre 2006 al dicembre 2007 dell’indice dei prezzi (2 %) e dell’indice dei salari (1,6 %; 2006 a 2007), dall’altra sull’evoluzione stimata dal dicembre 2007 al dicembre 2008 dell'indice dei prezzi (2 %) e dell'indice dei salari (1,9 %; 2007 a 2008). Calcolato sulla base di questi dati e tenendo conto che l'importo della rendita minima è arrotondato ai cinque franchi superiori o inferiori, l'indice misto determina un adeguamento delle prestazioni AVS/AI del 3,2 %.


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