Applicazione dell'accordo sui trasporti terrestri

Berna, 13.07.2000 - Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha avviato la consultazione relativa alle diverse ordinanze di applicazione dell'accordo con l'UE sui trasporti terrestri. Le ordinanze disciplinano in particolare questioni inerenti i contingenti per camion di 40 tonnellate e le corse a vuoto o con carico leggero, i requisiti minimi per l'ammissione alla professione di trasportatore su strada e le norme tecniche e sociali per lo svolgimento di trasporti di merci pericolose su strada. I cantoni, i partiti e le organizzazioni interessate potranno pronunciarsi sui progetti di ordinanza entro il 1° settembre.

Contingenti

L'accordo sui trasporti terrestri prevede per il periodo dal 2001 al 2004, oltre all'innalzamento del limite di peso a 34 tonnellate, anche contingenti per corse con camion di peso totale di 40 tonnellate. I trasportatori comunitari e svizzeri potranno disporre per i primi due anni di un contingente annuo di 300'000 autorizzazioni e per il secondo biennio di un contingente annuo di 400'000 autorizzazioni. L'ordinanza sui contingenti disciplina il rilascio delle suddette autorizzazioni e le modalità di riscossione delle relative tasse. Le autorizzazioni spettanti ai trasportatori svizzeri per le 40 tonnellate saranno rilasciate per metà dalla Confederazione e per metà dai cantoni. La prima sarà in particolare competente per le autorizzazioni per il trasporto in transito e quello delle importazioni/esportazioni. I cantoni invece rilasceranno le autorizzazioni per il trasporto interno ai camion immatricolati sul loro territorio. L'assegnazione delle autorizzazioni dipende dalla definizione delle corse nel trasporto interno.

Il progetto di ordinanza ne propone quattro varianti diverse:

  • un'autorizzazione per una corsa da A a B senza trasbordo in un giorno determinato
  • un'autorizzazione per più corse di andata e ritorno da A a B senza trasbordo in un giorno determinato
  • un numero x di autorizzazioni per una carta giornaliera (numero illimitato di carte in tutta la Svizzera in un giorno determinato)
  • un'autorizzazione per una carta giornaliera (numero illimitato di carte in tutta la Svizzera in un giorno determinato)

Il costo legato all'attuazione (controllo e riscossione) è diverso a seconda della variante.

Durante i dibattiti parlamentari sulla legge sul trasferimento del traffico è stato deciso di subordinare i contingenti rilasciati dalla Confederazione all'utilizzo dei trasporti ferroviari. Nella legge è stata quindi inserita una clausola potestativa a questo fine. Per la sua attuazione vengono proposte tre opzioni per le quali grande rilevanza è stata data alla possibilità di attuazione. Esse vanno dalla totale subordinazione del rilascio delle autorizzazioni all'uso del trasporto ferroviario fino alla completa rinuncia a tale vincolo. Poiché i contingenti costituiscono una soluzione valevole solo per un periodo limitato, si è dovuto semplificare al massimo il metodo di riscossione della relativa tassa. Fino a 34 tonnellate il calcolo del tributo si basa sul sistema della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). Le tonnellate residue fino a 40 tonnellate saranno soggette ad una tassa media supplementare (TMS) fissata in base alla categoria di inquinamento dei veicoli e ai chilometri effettuati. Oltre ai contingenti di 40 tonnellate è previsto fino al 2004 un contingente annuo di 220'000 autorizzazioni per le corse a vuoto o con carichi leggeri nell'ambito del transito attraverso le Alpi per i trasportatori dell'UE e di 22'000 autorizzazioni per i trasportatori svizzeri. La tassa si baserà su un forfait già fissato nell'accordo sui trasporti terrestri. Il rilascio delle autorizzazioni per le corse a vuoto o con carichi leggeri è di esclusiva competenza della Confederazione. Per le corse in transito e delle importazioni ed esportazioni saranno competenti del rilascio delle autorizzazioni e della riscossione delle tasse la Direzione generale delle dogane (DGD) e l'Ufficio federale delle strade (USTRA). Quest'ultimo sarà anche competente per la riscossione della tassa sulle corse del trasporto interno.

Accesso alla professione

Con l'entrata in vigore dell'accordo sui trasporti terrestri le imprese di trasporto svizzere dovranno essere titolari di un'abilitazione (licenza) alla professione. L'ordinanza concernente l'accesso alla professione di trasportatore su strada stabilisce i requisiti necessari per l'ottenimento di tale licenza.

Ecco i criteri determinanti:

  • prova dell'onorabilità dell'impresa
  • prova della capacità finanziaria e
  • capacità professionale.
  • Le licenze saranno rilasciate dall'Ufficio federale dei trasporti.

Norme tecniche e sociali

Con la presente ordinanza trovano applicazione a livello nazionale diverse direttive UE. In particolare le disposizioni riguardano il trasporto di merci pericolose, i requisiti minimi per i conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada e determinati requisiti tecnici (pesi e controlli periodici di camion e rimorchi).


Pubblicato da

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
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