Il Consiglio federale è favorevole a colmare la lacuna nella copertura assicurativa

Berna, 03.09.2008 - Qualora un oggetto cambi di proprietario, il contratto d'assicurazione concluso a copertura dell'oggetto stesso non si estinguerà più automaticamente. La regolamentazione prevista attualmente nell'articolo 54 della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) porta a lacune nella copertura assicurativa, nel caso in cui il nuovo proprietario non concluda tempestivamente un'assicurazione per l'oggetto che ha acquistato. Nella sua seduta odierna, il Consiglio federale ha pertanto approvato un rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N), secondo cui questa lacuna nella copertura debba essere colmata.

In seguito alla lacuna di copertura sorta nell'articolo 54 LCA, il 6 ottobre 2006 l'ex consigliere nazionale Rolf Hegetschweiler (PLR) ha depositato un'iniziativa parlamentare (06.468 Copertura assicurativa. Lacuna in caso di decesso del proprietario).

Questa lacuna nella copertura assicurativa può avere gravi conseguenze finanziarie, ad esempio se gli eredi di un immobile omettono di concludere immediatamente i nuovi e necessari contratti d'assicurazione. Entrambe le Commissioni dell'economia e dei tributi hanno pertanto dato seguito all'iniziativa parlamentare Hegetschweiler.

La CET-N, incaricata dell'elaborazione di un progetto, ha approvato all'unanimità un disegno di legge in virtù del quale il vigente articolo 54 LCA viene sostituito dalla precedente regolamentazione in materia, secondo cui, in caso di cambiamento di proprietario, il contratto passa al nuovo proprietario. La trattazione in Consiglio nazionale è prevista per la sessione autunnale 2008.

Nella sua seduta odierna, il Consiglio federale ha accolto favorevolmente il rapporto della CET-N sull'iniziativa parlamentare Hegetschweiler. Esso è d'accordo che la lacuna nella copertura venga colmata con il disegno di legge sottopostogli per parere e non desidera formulare nessuna proposta di modifica.

Legge sul contratto d'assicurazione (LCA)

Nel campo del diritto civile svizzero, la LCA disciplina in generale i rapporti contrattuali tra assicuratori e assicurati. La revisione parziale della LCA, entrata in vigore il 1° gennaio 2006, regolamenta, in particolare, l'obbligo d'informare delle imprese di assicurazione prima della conclusione del contratto d'assicurazione. L'Esecutivo deciderà verosimilmente a fine 2008 sull'avvio della procedura di consultazione relativa alla revisione totale della LCA.

Art. 54 della legge sul contratto d'assicurazione

Cambiamento di proprietà

1  Se l'oggetto del contratto d'assicurazione cambia proprietario, il contratto si estingue al momento del passaggio di proprietà. Sono fatti salvi il capoverso 2 e l'articolo 67 capoversi 1 e 2 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale.

2 Nei Cantoni in cui gli edifici sottostanno obbligatoriamente all'assicurazione privata contro l'incendio e contro i danni dovuti a eventi naturali, il contratto d'assicurazione esistente passa al nuovo proprietario, eccetto che questi o l'assicuratore lo disdica entro 14 giorni dopo il trapasso di proprietà.


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Patrick Jecklin, Comunicazione UFAP, tel. 031 322 79 11



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