Novità in materia di diritti politici – avvio della procedura di consultazione
Berna, 19.11.2004 - In futuro "l’iniziativa popolare generica" consentirà di proporre in Svizzera sia modifiche di livello costituzionale sia modifiche di livello legislativo. Il nuovo diritto popolare approvato nel 2003 deve ora essere precisato in una legge federale. Nel contempo sono previste alcune semplificazioni nell’ambito dell’elezione del Consiglio nazionale. Il Consiglio federale ha autorizzato la Cancelleria federale a inviare in procedura di consultazione il relativo avamprogetto e il rapporto esplicativo. I Cantoni, i partiti politici e le cerchie interessate possono esprimere il loro parere entro il 28 febbraio 2005.
La "legge federale sull’introduzione dell’iniziativa popolare generica" attua la nuova forma di iniziativa popolare accettata nella votazione popolare del 9 febbraio 2003. Tale diritto popolare consente a 100 000 aventi diritto di voto di chiedere che la Costituzione o le leggi siano modificate. Il Parlamento ha in seguito il compito di attuare opportunamente le proposte a livello costituzionale o a livello legislativo. Il nuovo diritto popolare contribuisce pertanto a garantire che nella Costituzione siano disciplinate solo le questioni fondamentali concernenti il nostro Stato, rafforzando l’effetto della democrazia diretta sulla legislazione. Se il Parlamento non rispetta il contenuto e lo scopo di un'”iniziativa popolare generica” è possibile interporre ricorso dinanzi al Tribunale federale.
Durante l’elaborazione dell’avamprogetto si è constatato che la necessità di legiferare è vasta: secondo le nuove disposizioni costituzionali occorre segnatamente garantire il raggiungimento di una decisione nonostante l’eventuale disaccordo delle Camere federali, senza tuttavia arrivare a conferire un peso maggiore a una Camera rispetto all’altra. La garanzia del raggiungimento di una decisione, la possibilità di contrapporre un controprogetto, l’accertamento del risultato della votazione richiedono molte differenziazioni. La regolamentazione a livello legislativo deve tenere conto di tali esigenze, ma deve nel contempo essere comprensibile e facilmente applicabile.
La modifica della „legge sui diritti politici“ solleva anche la discussione in merito alle novità in materia di elezioni e votazioni. Alcune proposte riprendono suggerimenti formulati nei Cantoni poco prima delle votazioni popolari e dell’elezione del Consiglio nazionale. Si tratta fra l’altro:
* di studiare le preferenze presso Cantoni e partiti in merito a possibili facilitazioni in occasione dell’elezione del Consiglio nazionale, senza rischiare che il numero di liste, il fabbisogno di carta e la pressione crescano a dismisura e che l’esercizio del diritto di voto diventi troppo complesso;
* della precisazione del concetto di „rappresentanza“ nell’ambito del diritto di voto (un terzo può unicamente deporre nell’urna la scheda dell’avente diritto di voto, ma non può naturalmente votare per conto di quest’ultimo);
* dell’ammissione nelle Spiegazioni del Consiglio federale di indirizzi Internet dei comitati d’iniziativa e referendari soltanto se questi ultimi dichiarano per scritto che tali indirizzi non rimandano verso contenuti illeciti.
* della differenziazione della guida per l’elezione del Consiglio nazionale a seconda del sistema elettorale impiegato nei Cantoni (proporzionale o maggioritario);
* dell'autorizzazione di limitare il numero delle candidature concessa ai Cantoni che impiegano il sistema maggioritario e che prevedono l'eventualità dell'elezione tacita;
* dell’armonizzazione, alla luce degli esperimenti pilota con il voto elettronico, del catalogo elettorale degli Svizzeri all’estero a livello cantonale;
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Cancelleria federale
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