In consultazione la revisione della legge sulla navigazione aerea

Berna, 18.06.2008 - La revisione della legge sulla navigazione aerea si svolgerà in tre tappe. Elementi centrali di una prima revisione parziale sono l’attuazione del rapporto sulla politica aeronautica svizzera del 2004, nuovi principi di riscossione delle tasse aeroportuali, il finanziamento della sicurezza aerea nonché una tassa di vigilanza per l’aviazione commerciale. Il Consiglio federale pone in consultazione questa prima revisione parziale fino all’autunno di quest’anno.

Nel suo rapporto sulla politica aeronautica del 2004, il Consiglio federale aveva indicato come obiettivi fondamentali per l'aviazione svizzera un elevato standard di sicurezza nel confronto europeo e un collegamento ottimale della Svizzera ai centri europei e mondiali. Da questi obiettivi scaturiscono linee direttrici per la futura politica aeronautica svizzera le quali, per essere attuate, richiedono diversi adeguamenti giuridici. La maggior parte delle modifiche concerne la legge sulla navigazione aerea che il Consiglio federale intende adattare in tre revisioni parziali coordinate tra loro.

Ai fini di una maggiore sicurezza dell'aviazione, la prima revisione parziale prevede la possibilità di applicare norme che vanno oltre gli standard riconosciuti a livello internazionale e che riflettono l'attuale stato di avanzamento della tecnica. La revisione contiene inoltre nuovi principi in merito alle tasse aeroportuali, l'indennizzo dei costi per le misure di sicurezza contro azioni criminali e il finanziamento della sicurezza aerea. Una tassa di vigilanza permetterebbe all'Ufficio federale dell'aviazione (UFAC) di aumentare il proprio grado di copertura dei costi e di finanziare personale supplementare per i suoi compiti di vigilanza. La revisione getta inoltre le basi per una riorganizzazione delle inchieste sugli incidenti aeronautici in Svizzera. Ecco in dettaglio le principali novità della revisione:

Stato della tecnica: nell'ambito dell'aviazione civile la Svizzera applica da molto tempo le norme tecniche e di esercizio armonizzate a livello internazionale. Queste condizioni corrispondono alle norme tecniche riconosciute già rivelatesi efficaci nella pratica e che garantiscono un livello di sicurezza in linea di massima sufficiente. Un livello di sicurezza superiore è garantito dalle norme corrispondenti allo stato attuale della tecnica ("best practice") che sono basate su conoscenze scientifiche fondate, ma che non hanno ancora trovato applicazione nelle norme e negli standard internazionali. Se nel complesso è nell'interesse della sicurezza e se il quadro normativo lascia un certo margine di manovra, in futuro dovranno essere definite e applicate per l'aviazione svizzera norme che riflettono lo stato attuale della tecnica. Queste norme possono dare un contributo all'obiettivo di realizzare un elevato standard di sicurezza dell'aviazione svizzera.

Poiché l'aviazione è soggetta a rapidi progressi tecnici, è necessario che le autorità reagiscano subito ai nuovi sviluppi e adeguino la normativa in tempi brevi. Per fare ciò l'UFAC dovrebbe ottenere la competenza di emanare prescrizioni tecniche e amministrative sotto forma di ordinanze dell'Ufficio. Nel definire tali norme, l'UFAC consulterebbe le cerchie interessate.

Tasse aeroportuali: attualmente gli aeroporti hanno il diritto di riscuotere dai passeggeri e dalle compagnie aeree tasse per l'utilizzazione delle loro infrastrutture. In futuro gli aeroporti avrebbero la possibilità di stabilire l'ammontare delle tasse in funzione del volume di traffico: un atterraggio durante una fascia oraria molto trafficata costerebbe di più di un decollo in un orario con meno movimenti. Inoltre il Consiglio federale riceverebbe la competenza di disciplinare tramite ordinanza in che misura andrebbero considerate le entrate degli aerodromi che non sono direttamente collegate al traffico aereo (affitto di ristoranti e negozi, tasse per i parcheggi). Più verranno presi in considerazione questi introiti non provenienti direttamente dall'aviazione, meno alte saranno in linea di principio le tasse aeroportuali vere e proprie. L'UFAC dovrà approvare le tasse degli aeroporti, mentre attualmente il suo compito si limita alla vigilanza in questo settore.

Tassa di sicurezza: a seguito degli attacchi e dei tentativi di attentato contro l'aviazione civile, negli ultimi anni le misure di sicurezza sono state più volte inasprite. Di conseguenza, i costi per la sicurezza negli aeroporti sono notevolmente aumentati. Si pone il problema di chi deve farsi carico di queste spese. Nel suo rapporto sulla politica aeronautica, il Consiglio federale stabilisce che i costi delle attività sovrane spettano ai poteri pubblici, mentre l'aviazione si assume il finanziamento di quelle misure che vanno direttamente a vantaggio delle attività aeronautiche. Per attività sovrane si intendono ad esempio gli addetti alla sicurezza operanti a bordo di aerei svizzeri, il controllo degli immediati dintorni dell'aeroporto o quelli dei passeggeri in ingresso o in uscita dal Paese. All'aviazione spetta tra l'altro la responsabilità dei controlli di sicurezza su passeggeri e bagagli nonché i controlli degli accessi agli aeroporti. Poiché questi controlli sono direttamente collegati al trasporto di persone o merci, vale il principio di causalità. Al fine di poter finanziare le spese per le misure di sicurezza, in futuro gli aeroporti potrebbero esigere dai passaggeri una tassa di sicurezza separata. Anche questa tassa dovrà essere approvata dall'UFAC.

Tasse di sicurezza aerea: per la sicurezza aerea sono riscosse tasse per gli atterraggi e i decolli negli aeroporti svizzeri nonché per i sorvoli. Attualmente, per lo stesso tipo di aeromobile, le tasse sono uguali in ogni aerodromo svizzero. Questo sistema comporta sovvenzionamenti incrociati non auspicati: ad esempio la sicurezza aerea all'aeroporto di Zurigo, grazie ad un grado di copertura dei costi di oltre il 100%, finanzia il relativo servizio negli aerodromi regionali, i cui introiti non riescono a coprire i costi. Allo scopo di diminuire questi sovvenzionamenti incrociati, gli aerodromi dovrebbero essere suddivisi in diverse categorie: la prima comprenderebbe gli aeroporti di Zurigo e di Ginevra, la seconda gli aeroporti regionali con traffico di linea (Berna, Lugano, Altenrhein), la terza gli aerodromi regionali concessionati con servizi della sicurezza aerea (Grenchen, Les Eplatures) e una quarta gli aerodromi militari utilizzati anche a scopo civile (Buochs, Payerne e Emmen). All'interno di una stessa categoria varrebbero le stesse basi di calcolo delle tasse di sicurezza aerea, mentre i sovvenzionamenti incrociati tra le diverse categorie in futuro non sarebbero più possibili.

La creazione di queste categorie provocherebbe negli aerodromi regionali uno scompenso nelle tasse di sicurezza aerea, poiché i sovvenzionamenti incrociati degli aeroporti nazionali verrebbero a mancare. Per colmarlo si dovrebbe attingere a parte dei proventi dell'imposta sul cherosene. A questo scopo è prevista una modifica della Costituzione federale, che permetterebbe in futuro di utilizzare questi proventi, che attualmente vanno a favore del traffico stradale, per finanziare misure nell'ambito della protezione ambientale, della sicurezza tecnica e delle misure di sicurezza nell'aviazione. Questo procedimento corrisponde al piano elaborato dall'UFAC, su incarico della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale, per il finanziamento della sicurezza aerea. Questa modifica della Costituzione è attualmente in discussione in Parlamento.

Tassa di vigilanza: negli anni scorsi sia le autorità politiche che il Controllo delle finanze della Confederazione avevano più volte fatto presente che il grado di copertura dei costi dell'UFAC è insufficiente. Nel contempo è stato rilevato lo scorso anno un fabbisogno di personale dell'Ufficio pari a 44 posti di lavoro supplementari, che permetterebbero di garantire anche in futuro lo svolgimento dei compiti di vigilanza e di regolazione dell'aviazione svizzera. Il Consiglio federale ha riconosciuto in linea di massima questo fabbisogno di personale, tuttavia ha autorizzato in una prima fase solamente 20 nuovi posti di lavoro, a condizione che l'aumento di organico sia operato senza ripercussioni sul bilancio. Grazie all'adeguamento dell'ordinanza sugli emolumenti, approvato dal Consiglio federale nell'autunno scorso, nel corso di quest'anno l'UFAC è in grado di migliorare il suo grado di copertura dei costi, che passa dall'11 al 15%, e di finanziare posti di lavoro supplementari. In una seconda fase è prevista una nuova tassa di vigilanza, che permetterebbe di coprire le spese per gli altri 24 posti e di portare il grado di copertura dei costi dell'UFAC a circa il 30%. Con questa tassa l'aviazione commerciale contribuirebbe ai costi dell'UFAC per le sue attività di vigilanza che non sono coperti dalle entrate per emolumenti e che di conseguenza sono a carico del contribuente. La tassa dovrebbe essere versata da compagnie aeree, aeroporti, imprese di produzione e di manutenzione, scuole di volo e società per la sicurezza aerea. Sarebbero esclusi dal pagamento i piloti e i proprietari di velivoli. La tassa migliorerebbe la situazione delle entrate dell'UFAC (+ 18 milioni di franchi all'anno), il che andrebbe interamente a beneficio della vigilanza. Ciò si tradurrebbe in un contributo di 51 centesimi pro capite per ogni passeggero trasportato nel 2007.   

Inchiesta sugli infortuni aeronautici: nello studio presentato nel 2003 sulla sicurezza  dell'aviazione civile svizzera, l'istituto olandese NLR ha raccomandato tra l'altro una riorganizzazione delle inchieste sugli incidenti aeronautici. In base a questa proposta, è previsto di riunire in una commissione l'Ufficio d'inchiesta sugli infortuni aeronautici (UIIA) e il Servizio d'inchiesta sugli infortuni dei trasporti pubblici (SII), in modo da sfruttarne le sinergie. Inoltre si prevede di sopprimere la Commissione federale sugli infortuni aeronautici, che attualmente è l'autorità di ricorso per i rapporti d'inchiesta dell'UIIA. La normativa dell'ICAO infatti non prevede la creazione da parte degli Stati di queste autorità di ricorso. Inoltre, la possibilità di inoltrare ricorsi ritarda la conclusione e quindi l'effetto preventivo delle inchieste.

La prima revisione parziale della legge sulla navigazione aerea è posta in consultazione fino al 3 ottobre 2008. Una seconda revsione parziale concernerà le procedure di autorizzazione per impianti infrastrutturali, mentre una terza parte riguarderà la questione relativa a chi debba essere attribuita la responsabilità degli aeroporti nazionali. Le altre due revisioni parziali saranno avviate rispettivamente nel 2009 e nel 2010.


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Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
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