Garantire un perseguimento efficace dei reati più gravi; Il Consiglio federale approva il messaggio

Berna, 23.04.2008 - La Svizzera vuole perseguire in modo efficace, trasparente ed esente da lacune il genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra. Mercoledì il Consiglio federale ha approvato un messaggio che prevede le necessarie modifiche di legge.

Le modifiche del Codice penale e del Codice penale militare comportano soprattutto l'introduzione della nuova fattispecie dei crimini contro l'umanità nonché la definizione dettagliata di crimini di guerra. Sono considerati crimini contro l'umanità reati quali l'omicidio intenzionale, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, il far sparire persone, la tortura, i reati sessuali o la deportazione commessi nell'ambito di un esteso e sistematico attacco contro la popolazione civile. Il diritto penale svizzero punisce già oggi tali reati, ma non conosce l'aggravante dell'attacco contro la popolazione civile, il quale rende tali reati particolarmente riprovevoli.

La punibilità dei crimini di guerra - ad esempio gli attacchi contro la popolazione civile, l'arruolamento di bambini o l'impiego di armi vietate - è al momento prevista soltanto sulla base di un rinvio generico al diritto umanitario internazionale. Ora il diritto penale svizzero specifica tali crimini.  Sono inoltre previste modifiche di lieve entità della fattispecie del genocidio, introdotta nel diritto penale nel 2000.

Ridefinite le competenze

Il disegno di legge ridefinisce inoltre le competenze in materia di perseguimento penale. In tempo di pace spetta in prima linea al Ministero pubblico della Confederazione avviare i procedimenti contro i presunti autori di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, mentre la giustizia militare si limita a perseguire i reati commessi da o nei confronti di militari dell'esercito svizzero. In caso di guerra, invece, il perseguimento penale spetta esclusivamente alla giustizia militare.

Rinuncia all'esigenza dello "stretto legame"

La Svizzera è pure competente per il perseguimento dei reati commessi all'estero.  A condizione tuttavia che l'autore del reato si trovi in Svizzera e che non possa essere estradato o consegnato a un tribunale penale internazionale. Il disegno di legge rinuncia per contro all'esigenza dello "stretto legame", vivamente criticata dai partecipanti alla consultazione, la quale implica che l'autore debba avere uno stretto legame con la Svizzera. Nello stesso tempo viene garantito che nessuna autorità di perseguimento penale debba avviare una procedura contumaciale senza che vi sia un rapporto con la Svizzera o condurre processi con scarse possibilità di riuscita per l'impossibilità di raccogliere prove.

Attuazione dello Statuto di Roma in due fasi

Nel 2001 la Svizzera ha ratificato lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI) attuando pertanto le modifiche di legge immediatamente necessarie alla cooperazione con detta Corte. La CPI è competente per perseguire e giudicare il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra.

Ora il diritto penale svizzero viene conformato completamente allo Statuto di Roma. La possibilità di avviare autonomamente un procedimento penale contro gli autori di crimini contro l'umanità o crimini di guerra permetterà alla Svizzera anche in futuro di non essere considerata un "porto sicuro" per gli autori di simili crimini. Inoltre la Svizzera sarà in grado di impedire che la CPI avochi a sé procedimenti riguardanti reati commessi in Svizzera o da un cittadino svizzero.


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