La collaborazione interistituzionale è resa più vincolante

Berna, 11.04.2008 - La collaborazione tra gli organi di esecuzione dell’assicurazione contro la di-soccupazione, dell’assicurazione invalidità e dell’aiuto sociale sarà ulterior-mente rafforzata. A tal fine l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), per gli uffici AI cantonali, e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), per gli uffici cantonali del lavoro, hanno emanato direttive volte a rendere più vinco-lante la cosiddetta collaborazione interistituzionale. La Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS), la Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS) e la Conferenza dei direttori cantonali dell’economia pubblica (CDEP) le hanno inviate ai Cantoni e ai Comuni quale raccomandazione, esigendo così che anche le autorità comunali e cantonali incaricate dell’aiuto sociale partecipino in modo vincolante al progetto CII-MAMAC.

Con il progetto nazionale CII-MAMAC - CII significa “collaborazione interistituzionale” e MAMAC “accertamenti sanitari e di idoneità al mercato del lavoro secondo il modello della gestione dei casi” - si intende reintregrare più rapidamente sul mercato del lavoro le persone che presentano molteplici problemi complessi. In questi casi sovente non è chiaro se la persona sia malata perché non ha un lavoro o se non abbia un lavoro perché è malata. Affinché queste persone non debbao fare la spola tra un’istituzione e l’altra, è necessario individuarle al più presto. Anziché appurare in primo luogo quale sia l’istituzione competente, si deve valutare la situazione della persona in questione procedendo ad un accertamento comune vincolante per l’assicurazione contro la disoccupazione, l’assicurazione invalidità e l’aiuto sociale. Un piano d’integrazione comune, vincolante per le tre istituzioni, contiene le misure necessarie alla reintegrazione sul mercato del lavoro primario, stabilisce il loro finanziamento e designa l’istituzione responsabile della gestione del caso. Le prime esperienze mostrano che procedendo in questo modo l’obiettivo della reintegrazione è stato sovente raggiunto.

La forma in cui il carattere vincolante va disciplinato risulta dalla ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Mentre l’assicurazione invalidità e l’assicurazione contro la disoccupazione sono disciplinate a livello federale, l’aiuto sociale è di competenza dei Cantoni. Gli uffici federali possono quindi emanare direttive all’attenzione degli organi di esecuzione dell’AI e dell’AD, ma non possono influire direttamente sull’aiuto sociale. Il carattere vincolante per i tre sistemi assicurativi, che è sia nell’interesse delle assicurazioni sociali che in quello delle persone interessate (carattere vincolante per le autorità), può quindi essere effettivo solo se è oggetto di un accordo concluso per iscritto tra gli organi di esecuzione. Attualmente il progetto CII-MAMAC è realizzato in 15 Cantoni.


Indirizzo cui rivolgere domande

Tel. 031 / 322 91 32, Alard du Bois-Reymond, vicedirettore, Capo Ambito Assicurazione invalidità, Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)

Tel. 031 / 322 22 73, Dominique Babey, capo Mercato del lavoro / Assicurazione contro la disoccupazione, Direzione del lavoro
Segreteria di Stato dell’economia (SECO)

Tel. 071 / 229 33 08, Kathrin Hilber, presidente
Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS)

Tel. 071 / 229 34 87, Josef Keller, presidente
Conferenza dei direttori cantonali dell’economia pubblica (CDEP)

Tel. 079 / 446 41 54, Walter Schmid, presidente
Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS)



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