In futuro sarà possibile derogare al divieto di volo notturno per motivi di sicurezza

Berna, 13.02.2008 - In futuro, negli aerodromi svizzeri sarà possibile derogare al divieto di volo notturno per motivi di sicurezza. Il Consiglio federale ha approvato il relativo articolo nel quadro della revisione dell’ordinanza sull’infrastruttura aeronautica (OSIA). La Confederazione non intende tuttavia mettere in discussione il principio generale del divieto di volo notturno. Una deroga potrebbe essere concessa per la prima volta nell’ambito dei Campionati europei di calcio Euro 2008, nel mese di giugno di quest’anno.

In linea di massima, gli aeroporti svizzeri devono rispettare il divieto di volo notturno tra le ore 22 e le ore 06. Gli aeroporti nazionali di Ginevra e Zurigo sono chiusi tra le ore 24 e le ore 06; a Ginevra tuttavia, in determinate circostanze, è possibile effettuare atterraggi già a partire dalle ore 05. Anche presso lo scalo di Basilea-Mulhouse, il terzo aeroporto nazionale, sulla base di un accordo tra la Svizzera e la Francia sussiste una regolamentazione analoga a quella applicata a Ginevra. Nelle ore in cui vige il divieto di volo notturno sono ammessi soltanto atterraggi di emergenza, voli di salvataggio, di soccorso o di polizia, voli militari o voli con aerei di Stato autorizzati dalla Confederazione.

Nell'ambito della revisione dell'OSIA, il Consiglio federale ha fornito alle autorità uno strumento per accordare, per motivi di sicurezza, deroghe al divieto di volo notturno negli scali svizzeri. Se nel quadro di "importanti eventi di carattere internazionale" sussiste il pericolo di atti di violenza, l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) può autorizzare voli anche dopo la chiusura ufficiale degli aeroporti. In futuro, sarà ad esempio possibile rinviare per via aerea nel loro paese d'origine immediatamente dopo la partita gruppi di tifosi potenzialmente violenti. L'UFAC prende tali decisioni su richiesta degli organi addetti alla sicurezza della manifestazione e previa consultazione degli aerodromi e dei Cantoni interessati. La nuova regolamentazione non è intesa a mettere in forse il principio generale del divieto di volo notturno.

La nuova OSIA contiene inoltre disposizioni sulla certificazione dei processi di sicurezza negli aerodromi svizzeri, secondo le prescrizioni emanate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI), e regola i principi alla base dei compiti e degli obblighi dei capi d'aerodromo. Il capo d'aerodromo è responsabile dell'esercizio regolare e sicuro dell'aerodromo. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha emanato, per completezza, un'ordinanza che definisce in modo dettagliato i compiti del capo d'aerodromo sulla base dell'autorizzazione rilasciata dall'UFAC. Finora, tali compiti figuravano soltanto nell'elenco degli obblighi stilato dall'UFAC. Integrando tali disposizioni in un'ordinanza, la Confederazione ha voluto rafforzare la sicurezza giuridica in questo settore.

La nuova OSIA e l'ordinanza sui capi d'aerodromo entreranno in vigore il 1° marzo 2008.


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Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
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