Trattamento illecito di dati personali nell'ambito della lotta contro le violazioni del diritto d'autore su Internet

Berna, 18.01.2008 - L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato) constata che una società svizzera attiva nella lotta contro le violazioni del diritto d'autore su Internet nelle reti di scambio peer-to-peer lede i principi della legge sulla protezione dei dati. L'Incaricato non intende mettere in dubbio la legittimità dei perseguimenti penali contro chi lede i diritti d'autore, ma ritiene che si debba chiarire a quali condizioni sia possibile togliere il segreto delle telecomunicazioni nell'ambito del diritto privato. Fintanto che queste condizioni non sono adempiute, l'Incaricato ritiene che la società debba cessare qualsiasi trattamento dei dati personali in questione.

Su mandato dell’industria dei media una società svizzera procede all'accertamento di violazioni del diritto d'autore nelle reti peer-to-peer in cui si scambiano illegalmente file video o musicali. La società ha sviluppato appositamente un software che registra segretamente gli indirizzi dei computer (indirizzi IP) tramite i quali si possono scaricare contenuti illegali e li trasmette regolarmente ai titolari dei diritti delle opere oggetto di pirateria, sia in Svizzera che all'estero. Poiché il trattamento di questi dati può ledere i diritti della personalità di un numero considerevole di persone, l'Incaricato si è occupato della questione e presenta ora le conclusioni.Se sospetta che siano stati violati i diritti d'autore, il titolare di questi ultimi ha la possibilità di avviare un procedimento penale contro ignoti nell'ambito del quale viene identificata, in base all'indirizzo IP, la persona a cui tale indirizzo era assegnato in un dato momento e viene così stabilito se vi è stata violazione del diritto d'autore. In caso di risposta affermativa, il titolare dei diritti può far valere pretese di diritto civile nei confronti del contravventore.Nella prassi, invece, i titolari dei diritti d'autore utilizzano il procedimento penale per identificare mediante consultazione degli atti il titolare della connessione internet in questione e per chiedergli il risarcimento dei danni prima ancora che il procedimento sia terminato; in tal modo si elude però il segreto delle telecomunicazioni nell'ambito di una procedura civile, addirittura in un momento in cui non è stato ancora effettivamente accertato un comportamento penalmente rilevante. La legislazione non prevede tuttavia la possibilità di togliere il segreto delle telecomunicazioni nell'ambito del  diritto privato e questa lacuna non è stata colmata in occasione dell'ultima revisione della legge sul diritto d'autore.Dal punto di vista dell'Incaricato sarebbe possibile togliere il segreto delle telecomunicazioni nell'ambito di una procedura civile soltanto se fosse espressamente previsto nella legge sul diritto d'autore. Fintanto che ciò non è il caso, la società svizzera deve cessare il trattamento di dati personali.La società svizzera dovrà comunicare all'IFPDT, entro 30 giorni dalla notifica, se accetta le raccomandazioni. Se la società le respinge o non dà loro seguito, l'IFPDT potrà deferire la pratica al Tribunale amministrativo federale per decisione.



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Incaricato federale della protezione dei dati e per la trasparenza
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