Ricorso alla Corte di giustizia europea contro le restrizioni di volo imposte dalla Germania all’aeroporto di Zurigo

Berna, 16.02.2004 - Venerdì 13 febbraio 2004, la Svizzera ha presentato ricorso alla Corte di giustizia europea contro la limitazione dei voli di avvicinamento all’aeroporto di Zurigo-Kloten imposta dalle autorità tedesche. L’azione legale è rivolta contro la decisione della Commissione europea del dicembre 2003, nella quale venivano confermate e dichiarate legittime le misure restrittive imposte dalla Germania.

Dopo che, nel marzo dello scorso anno, le Camere federali avevano respinto l'Accordo bilaterale sul traffico aereo tra la Svizzera e la Germania, il Ministero tedesco dei trasporti aveva immediatamente adottato una serie di misure intese a ridurre le attività di volo nello spazio aereo tedesco. Ciò significa che, da lunedì a venerdì tra le ore 21.00 e le ore 07.00, nonché il fine settimana e nei giorni festivi dalle ore 20.00 alle ore 09.00, sono vietati i voli di atterraggio a Zurigo-Kloten provenienti dai cieli della Germania del sud. Durante queste fasce orarie, i velivoli devono dunque atterrare a Zurigo da est o da sud, sorvolando territorio elvetico.  

Contro questa misura, il 10 giugno 2003 le autorità federali avevano interposto ricorso davanti alla Commissione Ue. Con decisione del 5 dicembre 2003, la Commissione ha respinto il ricorso. Il Consiglio federale aveva già allora deciso di proseguire la sua azione legale impugnando la decisione davanti alla Corte di giustizia europea. Il ricorso è stato inoltrato in questi giorni.

La Svizzera chiede alla Corte di giustizia europea di annullare la decisione della Commissione Ue del dicembre 2003. A sostegno della causa, il Governo federale adduce che i provvedimenti adottati dalla Germania violano l'Accordo bilaterale sul traffico aereo tra la Svizzera e l'Unione europea, in quanto sono discriminanti e sproporzionati. Nel ricorso alla Corte di giustizia, la Svizzera lamenta il fatto che la Commissione Ue non abbia valutato in modo corretto la fattispecie determinante, applicando in più punti in modo errato le norme applicabili, in particolare l'Accordo bilaterale CH-Ue. 


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