Il Consiglio federale decide la ratifica del protocollo aggiuntivo con l’AIEA

Berna, 18.08.2004 - Il Consiglio federale ha approvato oggi l’ordinanza sull'applicazione delle garanzie. Esso crea quindi la base giuridica necessaria per la ratifica del protocollo aggiuntivo fra la Svizzera e l’Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica (AIEA). Nel contempo, si è dato mandato al DFAE di effettuare presso l’AIEA la notifica prevista per l’entrata in vigore del protocollo aggiuntivo. L’ordinanza sull'applicazione delle garanzie entrerà presumibilmente in vigore il 1° gennaio 2005, insieme alla nuova legge sull’energia nucleare (LENu).

Gli impianti nucleari degli Stati che hanno firmato il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari e che hanno dichiarato di voler rinunciare alle armi atomiche sono soggetti all'applicazione di cosiddette garanzie, cioè a controlli periodici da parte dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica (AIEA). Un accordo in questo senso è stato stipulato tra la Svizzera e l'AEIA il 6 settembre 1978.

Le violazioni del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari da parte dell'Iraq, venute alla luce dopo la Guerra del Golfo del 1991, hanno spinto gli Stati membri dell'AIEA a eliminare le lacune esistenti nelle procedure di controllo e a rafforzare il sistema delle garanzie per mezzo di un protocollo aggiuntivo. In base a tale protocollo aggiuntivo, in futuro i controlli non si limiteranno unicamente al materiale nucleare in giacenza di un Paese; l'AIEA prenderà in esame altre attività nel settore dell'energia nucleare e potrà per esempio anche prelevare e analizzare campioni ambientali. La Svizzera dovrà inoltre notificare periodicamente all'AEIA la produzione e l'esportazione di determinati equipaggiamenti per gli impianti nucleari. All'AIEA viene attribuito il diritto di effettuare ispezioni nelle aziende che producono questo genere di equipaggiamenti. Poiché l'accordo sull'applicazione delle garanzie e il protocollo aggiuntivo sono complementari, per l'attuazione a livello nazionale le relative disposizioni sono state raccolte in un unico testo normativo, l'ordinanza sull'applicazione delle garanzie. Con l'approvazione di tale ordinanza, il Consiglio federale ha oggi posto le premesse per l'entrata in vigore del protocollo aggiuntivo, sottoscritto dalla Svizzera e dall'AIEA già il 16 giugno 2000.

Tre sono le leggi che costituiscono la base giuridica dell'ordinanza sull'applicazione delle garanzie: la nuova legge sull'energia nucleare (LENu), che entrerà presumibilmente in vigore il 1° gennaio 2005, la legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI) e la legge sulla radioprotezione (LRaP). Poiché con l'ordinanza sull'applicazione delle garanzie trovano attuazione non solo le esigenze dell'accordo fra la Svizzera e l'AIEA e del protocollo aggiuntivo, ma anche quelle delle LENu (obbligo di tenere la contabilità del materiale radioattivo all'estero), il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore l'ordinanza sull'applicazione delle garanzie insieme alla nuova legge sull'energia nucleare.

L'attuazione del protocollo aggiuntivo e dell'ordinanza sull'applicazione delle garanzie è un compito comune dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) e del Segretariato di Stato dell'economia (seco).


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