In futuro dovrà essere dichiarata la provenienza dell’energia elettrica

Berna, 10.11.2004 - Il Consiglio federale ha approvato oggi la modifica dell’ordinanza sull’energia (OEn). Dal 2006 saranno fornite ai consumatori, sulla fattura dell’energia elettrica, informazioni trasparenti sul modo di produzione e sulla provenienza dell’elettricità da essi acquistata. La nuova OEn contiene inoltre disposizioni per una distribuzione più equa dei costi aggiuntivi derivanti dall’immissione in rete di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Grazie all’introduzione di nuove classi di efficienza energetica, chi acquista un frigorifero potrà individuare immediatamente, attraverso l’„etichettaEnergia”, gli apparecchi più efficienti. La revisione dell’ordinanza entrerà in vigore il 1° gennaio 2005.

Da giugno a agosto 2004 si è svolta la procedura di consultazione in merito alla revisione dell’ordinanza sull’energia (OEn) del 7 dicembre 1998. Nella sua seduta odierna, il Consiglio federale ha approvato, nella loro sostanza, le disposizioni contenute nel progetto messo in consultazione. La revisione dell’ordinanza entrerà in vigore il 1° gennaio 2005.

Etichettatura dell’elettricità

Lo scopo primario dell’etichettatura dell’elettricità è di proteggere e informare in modo trasparente i consumatori. A partire dal 2006, sulla loro fattura dell’energia elettrica, essi avranno a disposizione, oltre ai dati sul consumo e sui costi, anche informazioni sul modo di produzione dell’elettricità (forza idrica, energia eolica, solare, nucleare ecc.). I consumatori disporranno così di un importante strumento decisionale per la scelta di un determinato prodotto energetico. Nel futuro mercato aperto, come quello previsto dal progetto di legge federale sull’approvvigionamento elettrico, la libertà di scelta e la trasparenza dell’informazione avranno un’importanza fondamentale. Fino a quel momento, l’etichettatura dell’elettricità permetterà di sostenere gli sforzi compiuti dalle aziende elettriche innovative per promuovere i prodotti basati sull’energia elettrica “verde”. Per gli Stati membri dell’UE, l’obbligo di etichettatura dell’energia elettrica è in vigore dal 1° luglio 2004.

Alcuni dei partecipanti alla consultazione avevano chiesto di far slittare l’introduzione dell’etichettatura dell’elettricità fino a che non fosse stata regolamentata per legge l’apertura del mercato. Nell’interesse della trasparenza, tuttavia, il Consiglio federale intende introdurre tale etichettatura già ora. Nel 2005 saranno avviate le rilevazioni, in modo da poter presentare ai consumatori, a partire dal 2006, la dichiarazione sul modo di produzione dell’elettricità. Con la revisione dell’OEn saranno ufficializzate in Svizzera anche le attestazioni di provenienza dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili, di particolare importanza soprattutto per la commercializzazione dell’energia idroelettrica svizzera sul mercato internazionale.

Metodo di calcolo per il mix di energia elettrica

Il metodo di calcolo del sistema europeo e la soluzione svizzera definita nella revisione della OEn si basano sull’energia elettrica fornita complessivamente ai clienti finali („insieme dei fornitori“). Secondo questo metodo, per esempio, la quota di energia idroelettrica venduta all’estero deve essere detratta dalla dichiarazione del modo di produzione dell’elettricità presentata ai consumatori.

Finanziamento dei costi supplementari dovuti all’immissione in rete di energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili

L’articolo 7 della legge sull’energia obbliga le aziende incaricate dell'approvvigionamento pubblico in energia ad accettare l’energia prodotta a partire da fonti rinnovabili da produttori indipendenti. Le aziende elettriche devono assumersi i costi supplementari derivanti dalla differenza fra la rimunerazione garantita, che è mediamente di 15 centesimi al chilowattora, e il prezzo di riferimento di mercato. La revisione dell’ordinanza sull’energia crea un nuovo meccanismo per il finanziamento di questi costi supplementari. Già oggi i consumatori finali svizzeri devono sostenere tali costi, il cui ordine di grandezza è di circa 0,05 centesimi al chilowattora. Finora questi oneri ricadevano in gran parte sulle aziende elettriche e sui consumatori delle regioni con una quota di immissione in rete da parte di piccoli produttori indipendenti (soprattutto da piccole centrali idroelettriche) superiore alla media. Il nuovo meccanismo di finanziamento è basato sul principio della solidarietà, in quanto prevede la ripartizione uniforme fra tutti i consumatori finali di questi costi supplementari.

Nuove classi di efficienza energetica per i frigoriferi e i congelatori domestici

Dal 1° gennaio 2002 il consumo di energia di diverse categorie di elettrodomestici deve essere dichiarato. Le prescrizioni in merito alla cosiddetta „etichettaEnergia“ sono state emanate nel quadro del programma SvizzeraEnergia, in armonia con quanto disposto a livello di UE. Nel luglio 2003 l’UE ha adeguato al progresso tecnico le sue prescrizioni relative a questo ambito. Con la modifica dell’allegato 1.2 dell’ordinanza sull’energia, il diritto svizzero viene riallineato a quello europeo.La maggior parte dei frigoriferi e dei congelatori domestici rientra già oggi nella classe di efficienza A. Grazie all’introduzione delle due nuove classi di efficienza energetica A+ e A++ sarà nuovamente possibile individuare gli apparecchi veramente migliori. Anche il calcolo del consumo normalizzato degli apparecchi refrigeranti sarà adeguato.

 


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