Assicurazione malattia: nuove misure per ridurre i prezzi dei medicamenti

Berna, 27.06.2007 - Il Consiglio federale ha deciso diverse modifiche dell'ordinanza sull’assicurazione malattie (LAMal). Il punto principale concerne nuove misure nel settore dei medicamenti. I prezzi dei medicamenti ammessi nell’elenco delle specialità tra il 1993 e il 2002 saranno sottoposti a una verifica straordinaria. Questa misura porterà a un risparmio di decine di milioni di franchi. Un secondo elemento della modifica concerne l’adattamento della procedura in caso di ritardo del pagamento dei premi e di sospensione delle prestazioni. Nell'ambito delle modifiche tecniche, i termini per l’inoltro del bilancio e del conto d’esercizio delle casse e per la presentazione del rapporto dell'organo di revisione saranno abbreviati di un mese affinché l'autorità di vigilanza possa disporre più rapidamente di cifre attuali.

Per ridurre ulteriormente i costi nel settore dei medicamenti, il Consiglio federale ha deciso le misure seguenti.

- Una verifica straordinaria: i prezzi dei medicamenti ammessi nell’elenco delle specialità tra il 1993 e il 2002 non sono ancora stati comparati con i prezzi all'estero. Ciò concerne circa 1000 medicamenti, in particolare i preparati con un forte volume di vendite. Tale misura sarà avviata nell’autunno 2007 e comporterà un'ulteriore riduzione dei prezzi dei medicamenti dal 1° gennaio 2008.

- Una seconda misura prevede una verifica dei prezzi per tutti i medicamenti omologati per un'altra utilizzazione (ampliamento delle indicazioni), sette anni dopo l’ammissione nell’elenco delle specialità. Questa misura, decisa per determinati medicamenti già nel maggio 2006, viene ora adottata per tutti i medicamenti.

- Attualmente il prezzo di un medicamento viene verificato una prima volta due anni dopo l’ammissione nell’elenco delle specialità. Affinché i prezzi possano essere comparati meglio con quelli del mercato europeo e basarsi maggiormente sulle conoscenze cliniche, in futuro tale verifica sarà effettuata tre anni dopo l’ammissione nell’elenco delle specialità.
 
Tutte queste misure entreranno in vigore il 1° agosto 2007 e faranno parte di un primo pacchetto. Il prossimo autunno verrà presentato al Consiglio federale un secondo pacchetto nel quale, tra l'altro, i generici saranno sottoposti a un nuovo regime di prezzi. Un terzo pacchetto seguirà non appena  il Parlamento avrà concluso il dibattito sul progetto della LAMal comprendente le misure nel settore dei medicamenti.

Procedura in caso di ritardo del pagamento dei premi e sospensione delle prestazioni
Nel caso in cui un assicurato non paghi i premi dovuti, l’articolo 64a LAMal prevede una determinata procedura. Le casse malati sono tenute a sospendere l’assunzione dei costi delle prestazioni già dopo che è stata depositata una domanda di continuazione dell'esecuzione fino a quando i premi e la partecipazione ai costi in arretrato non sono integralmente pagati. La relativa ordinanza, entrata in vigore il 1° gennaio 2006, viene ora perfezionata in diversi punti.

- I Cantoni hanno la possibilità di concludere accordi con una o più assicurazioni. Negli accordi può essere stabilito a quali condizioni si rinuncia alla sospensione dell'assunzione dei costi. Simili soluzioni vengono già applicate nei Cantoni di Basilea Città, Ginevra, Giura, Vaud e Vallese. Grazie ad esse è possibile risolvere ampiamente i problemi insorti.

- Prima di avviare una procedura d’esecuzione, la cassa deve attirare con un richiamo l'attenzione dell’assicurato sulle conseguenze del mancato pagamento dei premi. In caso di diffida l’assicuratore deve espressamente spiegare tali conseguenze.

- Il momento a partire dal quale è sospesa l’assunzione dei costi delle prestazioni e quando questa misura è nuovamente soppressa è definito con precisione.

- Secondo quanto previsto dall’articolo 64a LAMal sull'informazione della sospensione dell’assunzione dei costi, le casse devono informare gli uffici cantonali competenti se hanno ricevuto dalle autorità d’esecuzione un attestato di carenza di beni per un assicurato.  

Anche queste misure entreranno in vigore il 1° agosto 2007.

Altre misure
Allo scopo di ottimizzare la vigilanza, i termini per l'inoltro del bilancio, del conto d’esercizio e dei dati statistici sono anticipati dal 30 aprile al 31 marzo. Questa misura consente all’autorità di vigilanza di reagire in modo più rapido ed efficiente alle difficoltà finanziare incontrate dalle singole casse.

Con un'ulteriore modifica i fornitori di prestazioni sono inoltre tenuti a inviare all’assicurato una copia della fattura nel sistema del «Tiers payant». In questo sistema la fattura del fornitore di prestazioni è direttamente inoltrata all’assicuratore. Mediante la modifica dell'ordinanza decisa sono stati infine ridotti il numero delle commissioni extraparlamentari nel settore dell'assicurazione malattie e i loro compiti.


Indirizzo cui rivolgere domande

Ufficio federale della sanità pubblica, Peter Indra, capo dell’Unità di direzione assicurazione e infortunio, tel: 031 322 95 05



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