Il Consiglio federale stabilisce nuove quote cantonali di partecipazione alle indennità destinate al traffico regionale.

Berna, 03.09.2003 - Oltre alla Confederazione anche i Cantoni versano contributi per i costi scoperti d'esercizio e gli investimenti necessari del traffico regionale. I contributi cantonali sono regolati da una chiave di ripartizione stabilita dalla Confederazione che tiene inoltre conto della capacità finanziaria dei Cantoni. Questa chiave di ripartizione viene fissata ogni quattro anni. Considerati i cambiamenti delle condizioni generali, il Consiglio federale ha fissato le nuove quote cantonali di partecipazione per gli anni dal 2004 al 2007.

L'ordinanza sulle quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale (OQC) fissa le quote di partecipazione dei Cantoni all'indennità dei costi scoperti e ai contributi d'investimento nel traffico regionale. La partecipazione cantonale viene fissata ogni 4 anni in funzione della capacità finanziaria e delle condizioni strutturali dei Cantoni (densità demografica e lunghezza della rete delle ferrovie private).

Le modifiche entrate in vigore il 1o gennaio 2004 sono valide fino alla fine del 2007. In questo lasso di tempo la Confederazione prevede di versare ogni anno 1.2 milioni di franchi, i Cantoni 0.5 milioni per contributi d'esercizio e d'investimento. La nuova chiave di ripartizione genera per la Confederazione dei costi supplementari pari a circa 1 milione di franchi l'anno.



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