Ritiro di cinque riserve relative al Patto ONU II e alla Convenzione sui diritti del fanciullo

Berna, 04.04.2007 - Il Consiglio federale ha deciso oggi di ritirare diverse riserve relative al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II) e alla Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC). Il ritiro delle riserve è ora possibile in seguito all'entrata in vigore o alla revisione di alcune leggi federali.

La Svizzera aveva formulato diverse riserve in occasione della ratifica del Patto ONU II e della CRC. Conformemente alle raccomandazioni degli organi dell'ONU nel settore dei diritti dell'uomo, gli Stati membri sono tenuti a esaminare la possibilità di ritirare eventuali riserve e a ritirare quelle divenute senza oggetto. 

Il 1° gennaio 2007 sono entrati in vigore l'articolo 29a della Costituzione federale, che contiene la garanzia della via giudiziaria, nonché la legge sul Tribunale federale e la legge sul Tribunale amministrativo federale. La riserva concernente l'articolo 14 paragrafo 1 del Patto ONU II (principio della pubblicità delle udienze e della pronuncia della sentenza) è quindi divenuta priva di oggetto e può essere ritirata. 

La possibilità di fare esaminare una sentenza penale da una giurisdizione superiore, segnatamente dal Tribunale federale, prevista nella legge sul Tribunale penale federale in combinato disposto con la legge sul Tribunale federale, permette di ritirare anche le due riserve concernenti l'articolo 14 paragrafo 5 del Patto ONU II e l'articolo 40 paragrafo 2 lett. b (v) CRC (diritto all'esame di sentenze penali da parte di un'istanza superiore). 

In seguito all'entrata in vigore della legge federale sul diritto penale minorile, che prevede la detenzione separata di giovani e adulti, è divenuta priva di oggetto anche la riserva relativa all'articolo 10 paragrafo 2 lettera b del Patto ONU II concernente la separazione tra minorenni e adulti nel carcere preventivo. 

Infine, dall'entrata in vigore della modifica della legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera i minorenni apolidi possono presentare una domanda di naturalizzazione agevolata dopo cinque anni di dimora in Svizzera, indipendentemente dal luogo di nascita. Questa modifica di legge fa sì che si possa ritirare la riserva concernente l'articolo 7 paragrafo 2 CRC. 

Il ritiro delle riserve menzionate deve ancora essere comunicato al Segretario generale delle Nazioni Unite. 

Per ulteriori informazioni: Carine Carey, Servizio d'informazione DFAE, 031/322.34.73 o 079/763.96.43


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