L'UFT impone la durata massima del lavoro anche al settore della navigazione

Berna, 23.04.2004 - Per alcune imprese di navigazione svizzere la durata del lavoro dei conduttori di battello supera in parte la durata massima giornaliera consentita dalla legge. Mediante decisione l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) ha ordinato alle imprese interessate di adottare le misure correttive necessarie affinché le prescrizioni di legge siano rispettate al più tardi entro l'inizio della stagione estiva 2006.

La legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (LDL; RS 822.21) disciplina la durata del lavoro consentita per i macchinisti di locomotive, gli autisti di autobus o i capitani di battello. L'articolo 4 stabilisce che la durata del lavoro non deve eccedere 10 ore in un singolo turno di servizio. Ai sensi dell’articolo 31 dell’ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro (OLDL; RS 822.211) le imprese di navigazione possono concordare delle eccezioni con i loro dipendenti per quanto concerne la durata del lavoro e del riposo, onde tener conto di circostanze straordinarie.

Ritenendo, erroneamente, che queste circostanze sussistessero, alcune imprese di navigazione svizzere hanno concordato con i propri dipendenti una durata del lavoro in generale superiore. In tutta la Svizzera, queste società di navigazione sono 8 delle 23 operanti sui laghi Lemano, di Neuchatel, Murten e Bienne, di Thun e Brienz, sul Lago dei Quattro Cantoni, di Zurigo, sul Lago Inferiore e sul Reno, come pure sul Lago Maggiore.

In una decisione di principio dell'estate 2003 il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha stabilito che il normale esercizio della navigazione non ricade sotto questo articolo. Circostanze straordinarie sussistono soltanto se l'impresa non può temporaneamente assicurare il servizio nell'ambito del normale esercizio, come ad esempio in occasione di grandi manifestazioni come EXPO 02, i festeggiamenti per il settecentesimo anniversario della Confederazione o in caso di disturbi dell'esercizio. Le deroghe possono essere tollerate soltanto in singoli casi e per periodi limitati.

Nell'interesse della sicurezza dei passeggeri e del personale, l'UFT ha pertanto ordinato alle imprese di navigazione, mediante decisione, di costituire quanto prima le condizioni di conformità al diritto, e comunque entro la stagione estiva 2006. Il termine transitorio di circa due anni consentirà alle imprese di formare eventuale personale aggiuntivo o di recrutarne sul mercato del lavoro.


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Ufficio federale dei trasporti
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