Il 1° luglio 2007 entra in vigore la legge sui trapianti

Berna, 16.03.2007 - Il Consiglio federale ha fissato al 1° luglio 2007 l'entrata in vigore della legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti e delle relative quattro ordinanze di applicazione. Con la nuova legislazione la Svizzera disporrà per la prima volta a livello federale di un disciplinamento completo in materia di medicina dei trapianti.

L'ordinanza sui trapianti disciplina l'impiego di organi, tessuti o cellule umani, segnatamente il prelievo da persone decedute o da persone viventi, le sperimentazioni cliniche di trapianti, i compiti di organizzazione e di coordinamento dei Cantoni, nonché i compiti in relazione con la tenuta del registro delle cellule staminali. L'impiego dei cosiddetti espianti standardizzati è retto dalle pertinenti disposizioni del diritto in materia di agenti terapeutici. Pertanto il loro controllo rientra nell'ambito di competenza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic).

L'ordinanza sull'attribuzione degli organi disciplina l'attribuzione di organi umani (cuore, polmoni, fegato, reni, pancreas, isole di Langerhans, intestino tenue). Essa definisce i criteri di attribuzione stabiliti nella legge sui trapianti (urgenza ed efficacia dal punto di vista medico, tempi d'attesa e pari opportunità). L'ordinanza disciplina inoltre la procedura di attribuzione, lo scambio di organi con l'estero nonché la procedura e le condizioni per l'iscrizione nella lista d'attesa. Per quanto concerne i criteri e le priorità di attribuzione, essa si limita al disciplinamento di principi generali, delegando al Dipartimento federale dell'interno il compito di definire i dettagli.

L'ordinanza sugli xenotrapianti stabilisce le condizioni alle quali è lecito effettuare un trapianto di organi, tessuti o cellule animali sull'essere umano nell'ambito di una sperimentazione clinica o di un trattamento standard. Essa disciplina gli obblighi di diligenza che devono essere adempiti nonché le misure di sicurezza e le regole di comportamento che uno xenotrapianto esige per le persone direttamente interessate.

L'esecuzione della legislazione sui trapianti è finanziata in massima parte con gli emolumenti le cui aliquote sono stabilite nell'ordinanza sugli emolumenti in materia di trapianti.

Con l'entrata in vigore della legge, l'UFSP predisporrà un portale internet online (http://www.transplantation.admin.ch) destinato alla popolazione, ricco di informazioni su diversi argomenti inerenti alla tematica dei trapianti.


Indirizzo cui rivolgere domande

Jean-Louis Zurcher, Comunicazione UFSP, Berna, 031 / 322 95 05



Pubblicato da

Dipartimento federale dell'interno
http://www.edi.admin.ch

https://www.admin.ch/content/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-11496.html