Rapimento internazionale di minori: intensificare lo scambio di esperienze

Berna, 28.08.2024 - Dopo un’ampia valutazione, nel rapporto del 28 agosto 2024 in adempimento del postulato Feri 20.4448 il Consiglio federale giunge alla conclusione che, nel complesso, la legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA) tiene in debita considerazione gli interessi del minore in quanto permette un rapido disbrigo delle procedure e promuove soluzioni consensuali. Il Consiglio federale ritiene tuttavia possibile migliorarne l’applicazione pratica.

Nel 1984 la Svizzera ha aderito alla Convenzione dell’Aia sul rapimento dei minori, che obbliga gli Stati a riportare nel loro Paese di origine i minori rapiti dal loro luogo di dimora abituale e trasferiti in un altro Stato contraente.

Se il minore si trova in Svizzera, la procedura di ritorno è disciplinata dalla legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA).

Con il postulato Feri 20.4448, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di valutare se nel quadro di tale procedura la LF-RMA tiene sufficientemente conto degli interessi e del bene del minore.

Dopo un’ampia valutazione, nel rapporto del 28 agosto 2024 in adempimento del suddetto postulato il Consiglio federale giunge alla conclusione che, in linea di massima, le disposizioni della vigente LF-RMA tengono adeguatamente conto degli interessi del minore. La procedura è notevolmente più rapida in quanto ora è in linea di massima affidata a un’unica autorità, abbreviando il periodo di incertezza per il minore. Inoltre, la LF-RMA promuove la mediazione e la risoluzione consensuale dei conflitti, il che è fondamentale per il bene del minore.

Intensificare lo scambio di esperienze

D’altro canto, sulla base della valutazione della LF-RMA, il Consiglio federale reputa possibile migliorare l’applicazione pratica della legge, nello specifico dedicando maggiore attenzione, durante l’intera procedura, al punto di vista del minore e alla sua situazione individuale. Ritiene in particolare che il minore debba essere rappresentato da un professionista anche prima e dopo il procedimento giudiziario.

L’Ufficio federale di giustizia, in veste di autorità centrale nell’ambito del rapimento internazionale di minori, intende intensificare lo scambio tra le autorità. I pertinenti lavori sono già stati avviati. In particolare, le autorità coinvolte e gli specialisti dovranno condividere le loro esperienze e pratiche consolidate come pure le loro conoscenze.


Indirizzo cui rivolgere domande

Anna Claudia Alfieri, Ufficio federale di giustizia, T +41 58 462 45 78, anna-claudia.alfieri@bj.admin.ch



Pubblicato da

Il Consiglio federale
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html

Dipartimento federale di giustizia e polizia
http://www.ejpd.admin.ch

Ufficio federale di giustizia
http://www.bj.admin.ch

https://www.admin.ch/content/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-102225.html