Il Consiglio federale riconosce l’esigenza di una fattispecie di stalking

Berna, 15.05.2024 - La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) ha elaborato un progetto che intende introdurre nel Codice penale (CP) una fattispecie specifica per gli atti persecutori (il cosiddetto stalking). Nel parere del 15 maggio 2024, il Consiglio federale riconosce l’esigenza di rendere esplicitamente punibili gli atti persecutori, tuttavia invita a non riporre aspettative troppo elevate nella nuova fattispecie.

Per atti persecutori o stalking, si intende il comportamento di chi segue, molesta o minaccia insistentemente una persona limitandone il libero modo di vivere. Già oggi il diritto penale e quello civile permettono di procedere contro singoli comportamenti; per tale ragione il Consiglio federale è stato finora contrario all'introduzione nel CP di una fattispecie esplicita per gli atti persecutori.

La nuova fattispecie non elimina tutte le difficoltà

Per contro la CAG-N vuole rendere esplicitamente punibile lo stalking e ha posto in consultazione un avamprogetto corrispondente. La maggioranza dei pareri espressi in tale occasione era a favore dell'introduzione di una fattispecie specifica. L'obiettivo di una disposizione a sé stante nel CP è chiarire in modo inequivocabile che lo stalking è vietato. Il Consiglio federale riconosce questa esigenza, tuttavia, nel parere del 15 maggio 2024 invita a non riporre nella nuova fattispecie aspettative troppo elevate.

Proprio per il fatto che singoli atti possono essere di per sé penalmente irrilevanti, anche con una fattispecie specifica resta complicato valutare a partire da quando il libero modo di vivere della vittima è limitato in modo punibile. Inoltre il Consiglio federale ricorda che la mole di lavoro e i costi per le autorità inquirenti potrebbero aumentare.

Il Consiglio federale propone una formulazione più precisa

Il Consiglio federale è del parere che il progetto della CAG-N vada precisato e propone di fissare esplicitamente nel testo normativo che il reato di atti persecutori sussiste se il libero modo di vivere della vittima è limitato in maniera intollerabile. Questo requisito intende escludere dalla punibilità ingerenze relativamente lievi nella libertà della vittima.

Il Consiglio federale ritiene importante che, come proposto dalla CAG-N, il reato sia perseguibile esclusivamente su richiesta della vittima in quanto solo quest'ultima può giudicare se il suo senso di sicurezza o di libertà è compromesso. L'obiettivo è fare in modo che un procedimento penale non possa essere avviato contro la volontà della vittima stessa. Diversamente da quanto previsto nell'avamprogetto della CAG-N, secondo l'Esecutivo, il perseguimento a querela di parte deve valere anche nell'ambito delle relazioni di coppia.


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