Art. 7 Fanciulli con disabilità

1. Gli Stati parte prenderanno le misure necessarie per assicurare il pieno godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali ai fanciulli con disabilità su base di uguaglianza con gli altri fanciulli.

2. In tutte le azioni concernenti i fanciulli con disabilità, l'interesse preminente del fanciullo sarà tenuto prioritariamente in considerazione.

3. Gli Stati parte garantiranno ai fanciulli con disabilità il diritto di esprimere liberamente le loro opinioni in tutte le questioni che li riguardano, laddove le loro opinioni saranno prese in debita considerazione della loro età e maturità, su base di uguaglianza con gli altri fanciulli, e laddove sia loro fornita adeguata assistenza in relazione alla disabilità e all'età allo scopo di realizzare tale diritto.

Ultima modifica 21.08.2015

Inizio pagina

https://www.admin.ch/content/gov/it/pagina-iniziale/diritto-federale/10-jahre-behig/gebaerdensprache/alle-arikel/art-7.html