Art. 6 Donne con disabilità

1. Gli Stati parte riconoscono che le donne e le fanciulle con disabilità sono soggette a discriminazioni multiple e, a questo riguardo, prenderanno misure per assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte di donne e fanciulle con disabilità.

2. Gli Stati parte prenderanno ogni misura appropriata per assicurare il pieno sviluppo, avanzamento e rafforzamento delle donne, allo scopo di garantire loro l'esercizio e il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciate nella presente Convenzione.

Ultima modifica 21.08.2015

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