Art. 5 Uguaglianza e non discriminazione

1. Gli Stati parte riconoscono che tutte le persone sono uguali di fronte alla legge e in virtù della stessa ed hanno diritto, senza alcuna discriminazione, alla stessa protezione e agli stessi benefici da essa garantiti.

2. Gli Stati parte devono proibire ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione legale contro la discriminazione, qualunque fondamento essa abbia.

3. Al fine di promuovere l'uguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli Stati parte prenderanno tutti i provvedimenti appropriati, per assicurare che siano forniti accomodamenti ragionevoli.

4. Le misure specifiche necessarie ad accelerare o garantire l'uguaglianza de facto delle persone con disabilità non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione.

Ultima modifica 21.08.2015

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