Art. 45 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
 

2. Per ogni Stato od organizzazione d'integrazione regionale che ratifica, conferma formalmente o aderisce alla Convenzione dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito del loro strumento di ratifica, di adesione o di conferma formale.

Ultima modifica 24.08.2015

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