1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ogni Stato od organizzazione d'integrazione regionale che ratifica, conferma formalmente o aderisce alla Convenzione dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito del loro strumento di ratifica, di adesione o di conferma formale.
Ultima modifica 24.08.2015