Art. 44 Organizzazioni Regionali d'Integrazione

1. Per «organizzazione d'integrazione regionale» si intende ogni organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una data regione, a cui i suoi Stati membri hanno trasferito competenze negli ambiti disciplinati dalla presente Convenzione. Nei loro strumenti di conferma o adesione formale, tali organizzazioni dichiareranno l'estensione delle loro competenze nell'ambito disciplinato dalla presente Convenzione. Successivamente, esse notificano al Depositario qualsiasi modifica sostanziale dell'estensione delle loro competenze.

2. I riferimenti agli «Stati parte» nella presente Convenzione si applicheranno a tali organizzazioni nei limiti delle loro competenze.

3. Ai fini del paragrafo 1 dell'articolo 45 e dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 47 della presente Convenzione, gli strumenti depositati dalle organizzazioni d'integrazione regionale non saranno conteggiati.

4. Le organizzazioni d'integrazione regionale, relativamente a questioni rientranti nell'ambito delle loro competenze, possono esercitare il loro diritto di voto nella Conferenza degli Stati parte con un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parte di questa Convenzione. Tali organizzazioni non eserciteranno il diritto di voto se uno degli Stati membri esercita il proprio diritto, e viceversa.

Ultima modifica 24.08.2015

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