Art. 40 Conferenza degli Stati parte

1. Gli Stati parte s'incontreranno regolarmente in una Conferenza degli Stati parte in modo da prendere in considerazione qualsiasi questione concernente l'applicazione della presente Convenzione.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione, la Conferenza degli Stati parte sarà convocata dal Segretario generale delle Nazioni Unite. Le riunioni successive saranno convocate dal Segretario generale delle Nazioni Unite ogni biennio o su decisione della Conferenza degli Stati parte.

Ultima modifica 24.08.2015

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