Art. 4 Obblighi generali

1. Gli Stati parte si impegnano ad assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo basate sulla disabilità. A tal fine, gli Stati parte si impegnano a:

a) adottare tutte le misure appropriate legislative, amministrative e altre misure per realizzare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione;

b) prendere tutte le misure appropriate, comprese quelle legislative, per modificare o abrogare qualsiasi legge esistente, regolamento, consuetudine e prassi che costituisca discriminazione nei confronti di persone con disabilità;

c) tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi;

d) astenersi dall'intraprendere ogni atto o prassi che sia in contrasto con la presente Convenzione e ad assicurare che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità con la presente Convenzione;

e) prendere tutte le misure appropriate per eliminare la discriminazione sulla base della disabilità da parte di persone, organizzazioni o imprese private;

f) intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature e attrezzature progettati universalmente, come definito nell'articolo 2 della presente Convenzione, che richiedano il minore adattamento possibile ed il costo più basso per venire incontro alle esigenze specifiche delle persone con disabilità, e promuovere la loro disponibilità ed uso, incoraggiare la progettazione universale nell'elaborazione degli standard e delle linee guida;

g) intraprendere o promuovere ricerche e sviluppo, e a promuovere la disponibilità e l'uso di nuove tecnologie, incluse tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di ausilio, adatti alle persone con disabilità, dando priorità alle tecnologie dai costi più accessibili;

h) fornire alle persone con disabilità informazioni accessibili in merito ad ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di ausilio, comprese le nuove tecnologie, come pure altre forme di assistenza, servizi di supporto e attrezzature;

i) promuovere la formazione di professionisti e personale che lavorino con persone con disabilità sui diritti riconosciuti in questa Convenzione, in modo da migliorare la prestazione dell'assistenza e dei servizi garantiti da detti diritti.

2. In merito ai diritti economici, sociali e culturali, ogni Stato Parte si impegna a prendere misure, per il massimo delle proprie risorse disponibili e, ove necessario, nel quadro della cooperazione internazionale, in vista di conseguire progressivamente la piena realizzazione di tali diritti, senza pregiudizio per gli obblighi contenuti nella presente Convenzione che siano immediatamente applicabili secondo il diritto internazionale.

3. Nello sviluppo e nell'applicazione della legislazione e delle politiche volte ad attuare la presente Convenzione, come pure negli altri processi decisionali relativi a temi concernenti le persone con disabilità, gli Stati parte si consulteranno con attenzione e coinvolgeranno attivamente le persone con disabilità, compresi i fanciulli con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.

4. Nessuna disposizione nella presente Convenzione inficerà provvedimenti che siano più efficaci per la realizzazione dei diritti delle persone con disabilità e che siano contenuti nella legislazione di uno Stato Parte o nel diritto internazionale in vigore in quello Stato. Non si ammettono restrizioni o deroghe ai diritti umani e alle libertà fondamentali riconosciuti o vigenti negli Stati parte alla presente Convenzione in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, con il pretesto che la presente Convenzione non riconosca tali diritti o libertà o che li riconosca in misura inferiore.

5. Le disposizioni della presente Convenzione si estendono a tutte le parti degli stati federali senza limitazione ed eccezione alcuna.

Ultima modifica 21.08.2015

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