Art. 38 Relazioni del Comitato con altri organismi

Per promuovere l'applicazione effettiva della presente Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel campo coperto dalla presente Convenzione:

a) le agenzie specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite hanno il diritto di farsi rappresentare al momento dell'esame dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito dei loro mandati. Il Comitato può invitare le agenzie specializzate e tutti gli altri organismi competenti a fornire consigli specialistici sull'applicazione della Convenzione in aree che rientrano nell'ambito dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le agenzie specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite a presentare rapporti sull'applicazione della Convenzione nei settori che ricadano nel campo delle loro attività;

b) nello svolgimento del suo mandato il Comitato consulterà, ove lo ritenga opportuno, altri organismi istituiti dai trattati internazionali sui diritti umani, in vista di assicurare nella stesura dei rapporti la concordanza delle rispettive linee guida,con i suggerimenti e le rispettive raccomandazioni generali di questi e di evitare doppioni e sovrapposizioni nell'esercizio delle loro funzioni.

Ultima modifica 24.08.2015

Inizio pagina

https://www.admin.ch/content/gov/it/pagina-iniziale/diritto-federale/10-jahre-behig/gebaerdensprache/alle-arikel/art-38.html