Art. 37 Cooperazione tra gli Stati parte ed il Comitato

1. Gli Stati parte collaboreranno con il Comitato e assisteranno i suoi membri nell'adempimento del loro mandato.
 

2. Nella sua relazione con gli Stati parte, il Comitato accorderà ogni attenzione necessaria al modo di incrementare le capacità nazionali per l'applicazione della presente Convenzione, anche attraverso la cooperazione internazionale.
 

Ultima modifica 24.08.2015

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