1. Ogni rapporto è esaminato dal Comitato, che formula se del caso suggerimenti e raccomandazioni di carattere generale sul rapporto e li trasmette allo Stato Parte interessato. Quest'ultimo può rispondere, dando al Comitato qualsiasi informazione ritenga utile. Il Comitato può richiedere agli Stati parte ulteriori informazioni in relazione all'esecuzione della presente Convenzione.
2. Se uno Stato Parte è significativamente in ritardo per la presentazione del rapporto, il Comitato può notificare allo Stato Parte in causa che sarà costretto ad esaminare l'applicazione della presente Convenzione in detto Stato Parte sulla base delle informazioni affidabili di cui dispone, salvo se il rapporto atteso viene consegnato entro tre mesi dalla notifica. Il Comitato inviterà lo Stato Parte interessato a partecipare a tale esame. Se lo Stato Parte risponderà presentando il suo rapporto, saranno applicate le disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo.
3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite comunicherà i rapporti a tutti gli Stati parte.
4. Gli Stati parte renderanno i loro rapporti disponibili al pubblico nei loro Paesi e faciliteranno l'accesso del pubblico ai suggerimenti e raccomandazioni generali in essi contenuti.
5. Se lo ritiene necessario, il Comitato trasmetterà alle agenzie specializzate, ai Fondi e Programmi delle Nazioni Unite ed agli altri organismi competenti i rapporti degli Stati parte che contengono una richiesta o indicano un bisogno di consulenza o di assistenza tecnica, affinché possano darvi risposta; all'occorrenza, il Comitato allegherà le proprie osservazioni e i propri suggerimenti.
Ultima modifica 24.08.2015