1. Ogni Stato Parte presenterà al Comitato, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite, un rapporto dettagliato sulle misure prese per ottemperare ai suoi obblighi in virtù della presente Convenzione e sui progressi conseguiti al riguardo, entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte interessato.
2. Successivamente, gli Stati parte presenteranno rapporti complementari almeno ogni quattro anni ed altri rapporti ogni volta che il Comitato li richieda.
3. Il Comitato adotta se del caso linee guida relative al contenuto dei rapporti.
4. Uno Stato Parte che ha presentato un rapporto iniziale completo al Comitato non deve, nei rapporti successivi, ripetere l'informazione fornita precedentemente. Gli Stati parte sono invitati a redigere i loro rapporti secondo una procedura aperta e trasparente, tenendo in dovuta considerazione le disposizioni stabilite nel paragrafo 3 dell'articolo 4 della presente Convenzione.
5. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che hanno influenzato il grado di adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.
Ultima modifica 24.08.2015