Art. 34 Comitato per i diritti delle persone con disabilità

1. Sarà istituito un Comitato per i diritti delle persone con disabilità (d'ora in poi denominato «il Comitato»), che svolgerà le funzioni qui di seguito indicate.

2. Il Comitato sarà costituito, dal momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, da dodici esperti. Dopo sessanta ratifiche o adesioni supplementari alla Convenzione, saranno aggiunti sei membri al Comitato, che raggiungerà la composizione massima di diciotto membri.

3. I membri del Comitato siedono a titolo personale e sono personalità di alta autorità morale e di riconosciuta competenza ed esperienza nel campo d'applicazione della presente Convenzione. Quando designano i loro candidati, gli Stati parte sono invitati a tenere in considerazione le disposizioni stabilite nel paragrafo 3 dell'articolo 4 della presente Convenzione.

4. I membri del Comitato saranno eletti dagli Stati parte, tenendo in considerazione una equa ripartizione geografica, la rappresentanza delle diverse forme di appartenenza culturale e dei principali sistemi giuridici, la rappresentanza bilanciata dei sessi e la partecipazione di esperti con disabilità.
 

5. I membri del Comitato saranno eletti a scrutinio segreto in una lista di persone designate dagli Stati parte tra i propri cittadini, in occasione delle riunioni della conferenza degli Stati parte convocate dal Segretario generale delle Nazioni Unite. A queste riunioni, il cui il quorum è costituito dai due terzi degli Stati parte, sono eletti membri del Comitato i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parte presenti e votanti.

6. La prima elezione si terrà entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario generale delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parte a proporre i propri candidati entro due mesi. In seguito il Segretario generale preparerà una lista in ordine alfabetico dei candidati così designati, indicando gli Stati parte che li hanno proposti, e la comunicherà agli Stati parte alla presente Convenzione.

7. I membri del Comitato saranno eletti per un mandato di quattro anni. Saranno rieleggibili una sola volta. Il mandato di sei membri eletti in occasione della prima elezione scadrà tuttavia dopo due anni; subito dopo la prima elezione, i nomi di detti sei membri saranno tirati a sorte dal presidente della riunione prevista dal paragrafo 5 del presente articolo.

8. L'elezione dei sei membri addizionali del Comitato si terrà in occasione delle elezioni ordinarie, in conformità con le disposizioni del presente articolo.

9. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato o se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiari di non potere più svolgere le sue funzioni, lo Stato Parte che ne aveva proposto la candidatura nominerà un altro esperto che possegga le qualifiche ed i requisiti stabiliti dalle disposizioni pertinenti di questo articolo, per ricoprire il posto vacante fino allo scadere del mandato corrispondente.

10. Il Comitato stabilirà le proprie regole di procedura.

11. Il Segretario generale delle Nazioni Unite fornirà al Comitato il personale ed i mezzi materiali necessari ad esplicare efficacemente le funzioni che gli sono attribuite in virtù della presente Convenzione, e convocherà la prima riunione.
 

12. I membri del Comitato riceveranno, con l'approvazione dell'Assemblea generale, gli emolumenti prelevati dalle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nei termini ed alle condizioni fissate dall'Assemblea generale, tenendo in considerazione l'importanza delle funzioni del Comitato.

13. I membri del Comitato beneficeranno delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunità accordati agli esperti in missione per conto delle Nazioni Unite come stabilito nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui privilegi e immunità delle Nazioni Unite.

Ultima modifica 24.08.2015

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